Page 22 - Rassegna 2022-2
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DOTTRINA




                  Con la precisazione, peraltro, che il criterio applicabile è pur sempre quello
             della normale diligenza, in quanto il professionista deve impiegare la perizia e i
             mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria.
                  Tale standard serve a determinare il contenuto e la misura della responsa-
             bilità, calibrata sulla particolare natura dell’attività esercitata. L’altra specificità
             della disciplina del professionista è individuata dall’art. 2236 c.c., che, “nelle pre-
             stazioni di difficile esecuzione”, limita la responsabilità ai soli casi di dolo o
             colpa grave.
                  La norma deroga in maniera vistosa alla regola generale di cui all’art. 1176
             c.c., secondo cui il debitore risponde anche per colpa lieve, emergendo quasi
             una distonia tra il rigore dell’art. 1176 c.c. e il favore dell’art. 2236 c.c.: la prima
             norma impone al professionista una diligenza “qualificata”, quale criterio di
             determinazione del contenuto della prestazione e, al contempo, parametro di
             imputazione della responsabilità da inadempimento, che si configura anche per
             colpa lieve; l’art. 2236 c.c. invece, innalza la soglia di rilevanza della colpa a quel-
             la grave proprio a fronte di problemi tecnici di particolare complessità e delica-
             tezza.
                  L’apparente contraddizione è stata ricomposta in sede interpretativa e giu-
             risprudenziale con una rigorosa e restrittiva limitazione del campo di applica-
             zione  dell’art.  2236  c.c.,  norma  eccezionale  applicabile  ai  soli  professionisti
             intellettuali e limitatamente al segmento di perizia involgente la risoluzione di
             problemi tecnici di particolare complessità.
                  In altri termini l’art. 2236 c.c. si applica soltanto quando sia in discussione
             la  perizia  del  professionista  e  non  quando,  al  contrario,  ci  si  trovi  di  fronte
             all’imprudenza o alla negligenza, operando in relazione a queste ultime il giudi-
             zio improntato a criteri di normale severità di cui all’art. 1176 c.c.; quando, inol-
             tre, si tratta di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà. E così il mancato
             raggiungimento del risultato - specie laddove si tratti di prestazioni professio-
             nali di routine, di agevole e facile esecuzione - fa presumere la colpa del profes-
             sionista, e dunque l’inadempimento.
                  Al contempo, però, data l’unicità del criterio di imputazione della respon-
             sabilità, il professionista può fornire la prova liberatoria dell’assenza di colpa
             anche nel caso di obbligazioni di risultato, per aver impiegato diligentemente
             tutte le misure idonee al raggiungimento del risultato programmato: la distin-
             zione tra obbligazioni di mezzi e di risultato viene dunque a perdere fonda-
             mento proprio sul terreno principale, ossia l’onere della prova dell’inadempi-
             mento .
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             (1)  FRATINI Marco, Il sistema del diritto civile - 1. Le obbligazioni, Dike, Roma, 2017.

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