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DOTTRINA
Con la precisazione, peraltro, che il criterio applicabile è pur sempre quello
della normale diligenza, in quanto il professionista deve impiegare la perizia e i
mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria.
Tale standard serve a determinare il contenuto e la misura della responsa-
bilità, calibrata sulla particolare natura dell’attività esercitata. L’altra specificità
della disciplina del professionista è individuata dall’art. 2236 c.c., che, “nelle pre-
stazioni di difficile esecuzione”, limita la responsabilità ai soli casi di dolo o
colpa grave.
La norma deroga in maniera vistosa alla regola generale di cui all’art. 1176
c.c., secondo cui il debitore risponde anche per colpa lieve, emergendo quasi
una distonia tra il rigore dell’art. 1176 c.c. e il favore dell’art. 2236 c.c.: la prima
norma impone al professionista una diligenza “qualificata”, quale criterio di
determinazione del contenuto della prestazione e, al contempo, parametro di
imputazione della responsabilità da inadempimento, che si configura anche per
colpa lieve; l’art. 2236 c.c. invece, innalza la soglia di rilevanza della colpa a quel-
la grave proprio a fronte di problemi tecnici di particolare complessità e delica-
tezza.
L’apparente contraddizione è stata ricomposta in sede interpretativa e giu-
risprudenziale con una rigorosa e restrittiva limitazione del campo di applica-
zione dell’art. 2236 c.c., norma eccezionale applicabile ai soli professionisti
intellettuali e limitatamente al segmento di perizia involgente la risoluzione di
problemi tecnici di particolare complessità.
In altri termini l’art. 2236 c.c. si applica soltanto quando sia in discussione
la perizia del professionista e non quando, al contrario, ci si trovi di fronte
all’imprudenza o alla negligenza, operando in relazione a queste ultime il giudi-
zio improntato a criteri di normale severità di cui all’art. 1176 c.c.; quando, inol-
tre, si tratta di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà. E così il mancato
raggiungimento del risultato - specie laddove si tratti di prestazioni professio-
nali di routine, di agevole e facile esecuzione - fa presumere la colpa del profes-
sionista, e dunque l’inadempimento.
Al contempo, però, data l’unicità del criterio di imputazione della respon-
sabilità, il professionista può fornire la prova liberatoria dell’assenza di colpa
anche nel caso di obbligazioni di risultato, per aver impiegato diligentemente
tutte le misure idonee al raggiungimento del risultato programmato: la distin-
zione tra obbligazioni di mezzi e di risultato viene dunque a perdere fonda-
mento proprio sul terreno principale, ossia l’onere della prova dell’inadempi-
mento .
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(1) FRATINI Marco, Il sistema del diritto civile - 1. Le obbligazioni, Dike, Roma, 2017.
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