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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
                    E LE SUE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA




               amministrativa  promossa  innanzi  alla  Corte  dei  Conti  dall’amministrazione
               che abbia risarcito il danno dal medesimo prodotto.
                    Dall’ordinamento  militare  resta  invece  tuttora  esclusa  la  responsabilità
               dirigenziale, correlata ai poteri gestionali attribuiti e, secondo l’art. 21 del TUPI,
               a tre distinte ipotesi:
                      mancato raggiungimento degli obiettivi;
                      inosservanza delle direttive imputabili al dirigente;
                      colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
               personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati
               dall’amministrazione.


               2.  La tensione espansiva delle responsabilità
                    È proprio in sede civile che si sono registrate talune delle più radicali inno-
               vazioni  dottrinali  e  giurisprudenziali,  con  un  progressivo  ampliamento  della
               responsabilità.
                    Ed infatti la tradizionale partizione conosciuta dal regime della respon-
               sabilità  civile,  impostata  sulla  distinzione  tra  responsabilità  contrattuale/da
               atto lecito e extracontrattuale/da atto illecito, ha nel tempo subito una pro-
               gressiva dilatazione proprio al fine di estendere la tutela nei confronti di sog-
               getti cui è stata riconosciuta una particolare situazione di “debolezza” nelle
               relazioni sociali, anche per assicurare una più compiuta simmetria di queste
               ultime.
                    L’iniziale strutturazione della responsabilità nel sistema del diritto civile
               si pone in stretta correlazione con il concetto di obbligazione.
                    È l’art. 1173 c.c. a dettare le essenziali coordinate di questo rapporto,
               quando aggancia il sorgere delle obbligazioni a contratto, fatto illecito o
               ogni  altro  atto  o  fatto  idoneo  a  produrle  in  conformità  all’ordinamento
               giuridico.
                    La responsabilità, dunque, ha origine, in tale prospettiva, da fonti volonta-
               rie, quali il contratto o altri atti unilaterali, espressione dell’autonomia negoziale
               attraverso la quale si esplicano le relazioni intersoggettive, o da fonti legali, che
               costituiscono la positivizzazione del generale principio sotteso a tali relazioni,
               quel neminem laedere che presidia la sfera personale di ciascuno da ogni indebita,
               dannosa intrusione.
                    Ciò spiega perché la responsabilità contrattuale comprende l’inadempi-
               mento non solo di un’obbligazione contrattuale, ma di ogni altra obbligazione
               preesistente, quale che ne sia la fonte, purché non si tratti di un fatto illecito.


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