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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
E LE SUE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
amministrativa promossa innanzi alla Corte dei Conti dall’amministrazione
che abbia risarcito il danno dal medesimo prodotto.
Dall’ordinamento militare resta invece tuttora esclusa la responsabilità
dirigenziale, correlata ai poteri gestionali attribuiti e, secondo l’art. 21 del TUPI,
a tre distinte ipotesi:
mancato raggiungimento degli obiettivi;
inosservanza delle direttive imputabili al dirigente;
colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati
dall’amministrazione.
2. La tensione espansiva delle responsabilità
È proprio in sede civile che si sono registrate talune delle più radicali inno-
vazioni dottrinali e giurisprudenziali, con un progressivo ampliamento della
responsabilità.
Ed infatti la tradizionale partizione conosciuta dal regime della respon-
sabilità civile, impostata sulla distinzione tra responsabilità contrattuale/da
atto lecito e extracontrattuale/da atto illecito, ha nel tempo subito una pro-
gressiva dilatazione proprio al fine di estendere la tutela nei confronti di sog-
getti cui è stata riconosciuta una particolare situazione di “debolezza” nelle
relazioni sociali, anche per assicurare una più compiuta simmetria di queste
ultime.
L’iniziale strutturazione della responsabilità nel sistema del diritto civile
si pone in stretta correlazione con il concetto di obbligazione.
È l’art. 1173 c.c. a dettare le essenziali coordinate di questo rapporto,
quando aggancia il sorgere delle obbligazioni a contratto, fatto illecito o
ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento
giuridico.
La responsabilità, dunque, ha origine, in tale prospettiva, da fonti volonta-
rie, quali il contratto o altri atti unilaterali, espressione dell’autonomia negoziale
attraverso la quale si esplicano le relazioni intersoggettive, o da fonti legali, che
costituiscono la positivizzazione del generale principio sotteso a tali relazioni,
quel neminem laedere che presidia la sfera personale di ciascuno da ogni indebita,
dannosa intrusione.
Ciò spiega perché la responsabilità contrattuale comprende l’inadempi-
mento non solo di un’obbligazione contrattuale, ma di ogni altra obbligazione
preesistente, quale che ne sia la fonte, purché non si tratti di un fatto illecito.
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