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DOTTRINA




             SOMMARIO: 1. Il “sistema” giuridico delle responsabilità. - 2. La tensione espansiva delle
                       responsabilità. - 3. Il modello della responsabilità professionale. - 4. Il caso di studio:
                       la responsabilità civile del Comandante per la strage di Nassiriya. - 5. La “geo-
                       metria variabile” della responsabilità nel diritto civile. - 6. I casi concreti di
                       ampliamento della responsabilità. - 7. La “colpa di organizzazione” nel diritto
                       amministrativo. - 8. Il modello organizzativo nel d.lgs. 231/2001 e l’amplia-
                       mento della responsabilità d’impresa alla sicurezza dei lavoratori all’estero: il
                       caso Bonatti e la “colpa di organizzazione”. - 9. Gli obblighi di cura delle
                       Forze di Polizia. - 10. Importanza delle procedure e rischi di paralisi operativa.
                       - 11. I rimedi: la copertura assicurativa e la definizione normativa delle respon-
                       sabilità delle Forze di Polizia.


             1.  Il “sistema” giuridico delle responsabilità
                  Nel definire il perimetro della responsabilità del pubblico dipendente,
             l’art. 55, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ripreso per l’ordinamento
             militare dall’art. 532 COM, dispone, in ordine alle sanzioni disciplinari dei
             dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che per gli stessi “resta ferma la
             disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministra-
             tiva, penale e contabile”, richiamando in tal modo quattro forme di respon-
             sabilità:
                    quella penale, conseguenza di un reato;
                    quella disciplinare, qualora siano violati doveri stabiliti dall’organizzazio-
             ne di appartenenza;
                    quella amministrativa, qualora si arrechi un danno suscettibile di valuta-
             zione economica allo Stato o ad altro ente o organismo pubblico;
                    quella  civile,  qualora  sia  provocato  un  danno  ad  un  terzo  estraneo
             all’amministrazione, in linea con le previsioni discendenti dal disposto dell’art.
             28 Cost., il quale sancisce, a monte, la responsabilità dei funzionari e dei dipen-
             denti dello Stato e degli enti pubblici, secondo le leggi penali, civili e ammini-
             strative, per gli atti da loro compiuti in violazione di diritti, prevedendo espres-
             samente che “in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
             pubblici”.
                  Si tratta di una responsabilità, in tale ultimo caso, conosciuta dal giudice
             ordinario, posta a tutela dei terzi rispetto alla pubblica amministrazione e rea-
             lizzata attraverso la previsione della solidarietà passiva del dipendente e dello
             Stato o ente pubblico. Il danneggiato resta dunque libero, ex art. 1292 c.c., di
             rivolgere la propria istanza risarcitoria all’uno o all’altro dei due debitori (l’am-
             ministrazione o il suo funzionario), fermo restando che, ove preferisca chia-
             mare in causa l’ente (come accade nella maggioranza dei casi), il dipendente
             pubblico  resterà  comunque  soggetto  all’eventuale  azione  di  responsabilità

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