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DOTTRINA




                  Come scrive Tullio De Mauro nella sua Introduzione alla Costituzione (2006),
             la Costituzione si compone di 9.300 parole.
                  Un testo breve, quattro/cinque pagine dattiloscritte, in tutto, frutto di una
             scelta precisa, quella di produrre un testo limpido e chiaro. Il compito della revi-
             sione stilistica fu assunto da Marchesi insieme a due altri maestri, come Piero
             Pancrazi e Antonio Baldini. Le loro regole furono poche e precise: utilizzo di
             parole di uso comune e frasi brevi. Così, per scrivere la Costituzione sono stati
             usati 1.357 vocaboli, dei quali 1.002 appartengono al vocabolario di base italia-
             no, quello di massima trasparenza. E non solo: questi 1.002 vocaboli hanno
             occupato il 92,13 per cento del testo, con una lunghezza media per frase infe-
             riore alle venti parole e mai con più di una sola subordinata.
                  Ne è venuto fuori un testo di immediata comprensibilità, rivolto non agli
             addetti ai lavori, politici e giuristi, ma ai cittadini.
                  I costituenti sapevano di dover scrivere con grande limpidezza e precisio-
             ne, perché sapevano  di tenere “tra le mani una bilancia per pesare le parole, una
             bilancia la quale ha una sensibilità che è ancora maggiore di quella dell’orafo”
             (Gustavo Ghidini, seduta dell’8 marzo 1947).


             4.  Da allora sono passati 75 anni. Molto è cambiato nella nostra società,
               ma anche nell’equilibrio dei poteri
                  Il compito forse principale nel tenere la nostra Costituzione al passo con
             i tempi è stato quello assunto della Corte costituzionale.
                  La Corte è nata come strumento di garanzia: serve ad assicurare il rispetto
             della Costituzione da parte di ogni potere dello Stato. Questa funzione si ricava
             anche  dalla  collocazione  topografica  degli  articoli  che  la  disciplinano  nella
             Costituzione italiana (articoli dal 134 al 137), al Titolo VI della Parte II, intito-
             lato - non a caso - «Garanzie costituzionali», secondo le idee di Hans Kelsen.
                  Invece negli anni la Corte costituzionale si è sempre più trasformata in
             una specie di “potere costituente permanente”.
                  Da un lato, la Corte ha assolto il compito per cui il Costituente l’aveva
             pensata: tutelare la Costituzione da possibili manipolazioni dei gruppi domi-
             nanti, come invece non era accaduto con lo Statuto Albertino, che nei cent’anni
             di formale vigenza era riuscito ad essere - indifferentemente - Costituzione del
             Regno di Sardegna e… del regime fascista!
                  Dall’altro assunto un ruolo di mediazione nei conflitti sociali e politici,
             essendo  chiamata  a  giudicare  sempre  più  di  frequente  su  leggi  emanate  da
             poche settimane dal Parlamento e, quindi, ha dovuto porsi come «contraltare»
             delle scelte politiche.


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