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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
E LE SUE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è intervenuta sulla
responsabilità civile dei militari per violazione dei diritti dei terzi a norma del-
l’art. 28 Cost.
Innanzitutto, la Corte ha ribadito che l’accertamento sull’elemento sogget-
tivo dell’illecito aquiliano relativo alla pretesa risarcitoria per morte e lesioni
subite dalle vittime dell’attentato, integrando il “danno ingiusto” ex art. 2043 c.c.,
è da svolgersi in ragione della sussistenza della colpa grave, come previsto, uni-
tamente al dolo, dal combinato disposto degli artt. 22 e 23 del d.p.r. n. 3 del 1957,
e che dette norme sono applicabili anche ai militari in base all’art. 532 del codice
dell’ordinamento militare .
(2)
Orbene per valutare in concreto la condotta del pubblico dipendente in
modo da poter escludere, o al contrario, potergli addebitare dolo o colpa grave,
sarà necessario ricondurre il comportamento del dipendente alla regola del
cosiddetto “agente modello” ex art. 1176 c.c., in grado quindi di svolgere al
meglio, anche in base all’esperienza collettiva, il compito assunto (evitando i
rischi prevedibili e le conseguenze evitabili); modello standard di comportamen-
to la cui perimetrazione va, dunque, compiuta in base ai criteri della diligenza
dettati dall’art. 1176 c.c., quale disposizione che trova applicazione anche alle
obbligazioni ex art. 2043 c.c.
Ciò implica, pertanto, la definizione dell’evento lesivo nei suoi termini
essenziali e la verifica, quindi, se esso, ex ante, nelle circostanze date, fosse pre-
vedibile ed evitabile dall’agente modello mediante il rispetto della regola cau-
telare.
Nel caso di specie la responsabilità civile del Comandante dell’Italian Joint
Task Force derivava dalla posizione di garanzia da lui ricoperta, che si concretiz-
za nell’obbligo giuridico che grava su specifiche categorie di soggetti, previa-
mente forniti degli adeguati poteri giuridici, di impedire eventi offensivi di beni
altrui, affidati alla loro tutela per l’incapacità dei titolari di adeguatamente pro-
teggerli.
Questa definizione si fonda sull’esistenza di un rapporto di protezione,
che intercorre tra il garante, ovvero il Comandante, ed un bene o alcuni beni,
in questo caso le truppe a lui affidate e la loro base, contenuto nell’articolo 40,
comma 2, c.p.: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico d’impe-
dire, equivale a cagionarlo” .
(3)
(2) Corte di Cassazione, sentenza n. 15930 del 13 novembre 2002.
(3) PERRELLA GIANANDREA Maria, Responsabilità del Comandante per la strage di Nassiriya, in
CamminoDiritto, n. 6/2020.
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