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DOTTRINA
In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. e, poi,
dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, intervenuta sul tema della responsabilità deri-
vante dall’esercizio di attività sanitaria introducendo un sistema a doppio bina-
rio.
La responsabilità del medico legato al paziente da un rapporto contrattua-
le segue il regime previsto dall’art. 1218 c.c., mentre in assenza di contratto la
responsabilità viene espressamente qualificata come extracontrattuale, con con-
seguente onere della prova a carico del paziente.
La ratio di tale intervento è ridurre i costi a carico del pubblico erario deri-
vanti dal montare di una medicina difensiva finalizzata esclusivamente a conte-
nere le condanne e i conseguenti risarcimenti danni per medical malpractice.
La decontrattualizzazione della responsabilità del medico operata dalla
legge n. 24/2017 rinvia, peraltro, a linee guida e buone pratiche accreditate dalla
comunità scientifica che, se osservate, incidono sulla quantificazione del danno
affievolendo la responsabilità.
Analogamente, con sent. 14712/2007 delle Sezioni unite, la Suprema
Corte ha riconosciuto discendente da contatto sociale la responsabilità della
banca per pagamento di un assegno di traenza a persona non legittimata, fon-
dandola su uno specifico obbligo di protezione, volontariamente e preventiva-
mente assunto dalla banca e che si giustifica per le particolari competenze e per
gli strumenti di cui può disporre nello svolgimento dei propri servizi, non solo
nei confronti del singolo traente, ma di tutti i soggetti nel cui interesse tali rego-
le sono dettate e che confidano nella corretta circolazione dei titoli di credito e
nella specifica professionalità posseduta dagli istituti di credito.
7. La “colpa di organizzazione” nel diritto amministrativo
La sentenza n. 500/1999 delle Sezioni unite della Cassazione ha ricono-
sciuto per la prima volta la risarcibilità degli interessi legittimi, riconfigurando
l’interpretazione di “danno ingiusto” di cui all’art. 2043 c.c. e ponendolo a siste-
ma con i puntuali obblighi partecipativi introdotti dalla legge 241/1990, ravvi-
sando così, nel rapporto tra amministrazione e amministrato, un vero e proprio
rapporto giuridico, analogamente a quanto avviene tra le parti nel corso di una
trattativa contrattuale.
Ne discende l’applicazione del modello di responsabilità contrattuale,
derivante da contatto instauratosi tra amministrazione e amministrato nel corso
del procedimento amministrativo.
I precisi doveri comportamentali, positivizzati dalla legge 241/1990, cui la
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