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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  L’art.  LAW.CONFISC.10,  comma  5,  prevede  che  “Uno  Stato  coopera
             nella misura più ampia possibile ai sensi del proprio diritto interno con uno
             Stato che chiede l’esecuzione di provvedimenti equivalenti alla confisca di beni,
             qualora la richiesta non sia stata emessa nell’ambito di un procedimento penale,
             nella misura in cui tali provvedimenti siano stati disposti da un’autorità giudi-
             ziaria dello Stato richiedente in relazione a un reato, purché sia stato accertato
             che i beni costituiscono proventi”. Il successivo comma 6 contempla negli stes-
             si casi la possibilità di sequestro.
                  Ne consegue che il dettato del TCA ricalca, quanto all’ambito applicativo
             di  sequestri  e  confisca,  le  descrizioni  contenute  nel  Regolamento  UE
             2018/1805, e potrebbero pertanto valere le considerazioni sopra espresse in
             tema di esperibilità della richiesta di congelamento e confisca in un procedi-
             mento in materia penale comunque destinato a chiudersi con un decreto di
             archiviazione o una sentenza di non doversi procedere per una delle cause pre-
             viste dall’art. 129 c.p.p.

             3.6. La convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale
                 sottoscritta nella Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000
                  Trattandosi della convenzione in materia penale sottoscritta dal maggior
             numero di Stati al mondo, può trovare applicazione per le richieste di assistenza
             collegate all’esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca ove non siano
             applicabili gli strumenti già illustrati, o in aggiunta ad essi.
                  La Convenzione è applicabile laddove i reati sono di natura transnazionale
             e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato (art. 3). La prima condi-
             zione è consueta nei casi di delitti di illecita esportazione. La seconda è da veri-
             ficare nel caso concreto.
                  Consente (art. 12 e 13) l’esecuzione di confische e sequestri dei proventi
             dei reati previsti dalla Convenzione (tra i quali rientra, per limiti edittali, anche
             il trasferimento illecito di beni culturali).
                  I beni sequestrati o confiscati, possono essere rimpatriati, ai fini delle resti-
             tuzioni, negli Stati richiedenti.


             4.  Alcuni suggerimenti operativi

             4.1 Le condotte per le quali si procede
                  Oltre alle ipotesi più ricorrenti previste dalle nuove norme introdotte nel
             codice penale introdotte dalla legge n. 22/2022 che, ad eccezione dell’esportazio-
             ne illecita, se prescritte, non consentono di recuperare il bene, appare opportuno


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