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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI
Gli strumenti giuridici torneranno quindi ad essere le disposizioni della
Convenzione del Consiglio d’europa del 1959 e dei suoi due protocolli del 1978
e del 2001, quest’ultimo ratificato ed eseguito in Italia con la legge 88 del 24
luglio 2019 accompagnate dalle disposizioni aggiuntive del TCA, che regolano
aspetti particolari, ad esempio ampliando la possibilità di ricorrere a misure inve-
stigative e imponendo termini obbligatori per la decisione sull’esecuzione delle
misure richieste (rispettivamente non superiori a quarantacinque e novanta gior-
ni). Ciò vale per le richieste sostenute da finalità probatorie o restitutorie, perché
per quelle con finalità preventive e dunque in vista del congelamento hanno un
autonomo assetto normativo nell’ambito del TAC. Conseguentemente, (vedi
previsioni del Titolo VIII) lo strumento investigativo di cooperazione sarà la
rogatoria ai sensi della Convenzione di Strasburgo 1959. Nel contesto della stes-
sa rogatoria potrà essere richiesto il sequestro con finalità probatoria di un bene
culturale, ai sensi dell’art. 24 del secondo Protocollo addizionale alla
Convenzione, che prevede la possibilità di richiedere misure provvisionali “al
fine di preservare i mezzi probatori”. Il TCA nel suo Titolo VIII prevede una
disciplina migliorativa dalla convenzione di Strasburgo 1959 e relativi protocolli
che ripercorre, in molti passaggi, le previsioni della direttiva sull’EIO. Il seque-
stro preventivo a fini di confisca potrà essere richiesto in base alla stessa cornice
giuridica dell’art. 24 cit., lì dove prevede l’adozione di misure utili a “mantenere
una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati. In
proposito, l’articolo LAW.CONFISC.8 della Parte terza, Titolo XI, del TCA
prevede la possibilità di chiedere ordini di congelamento e confisca, con l’uti-
lizzo di apposito formulario Allegato LAW-8, anche in caso di traffico illecito
di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte.
Occorre sottolineare che l’art. LAW.CONFISC.1 prevede come l’obiettivo
del titolo che apre sia consentire che il Regno Unito, da un lato, e gli Stati mem-
bri, dall’altro, cooperino nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e
dei procedimenti volti al congelamento di beni in vista della loro successiva con-
fisca, nonché ai fini delle indagini e dei procedimenti volti alla confisca di beni
nel quadro di un procedimento in materia penale.
In base all’art. LAW.CONFISC.2, lettera a), la “confisca” è la sanzione o
misura imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento con-
nesso a uno o più reati, che provoca la privazione definitiva di un bene.
L’art. LAW.CONFISC.2, lettera f), che individua tra i beni suscettibili di
sequestro e confisca anche il bene “passibile di confisca ai sensi di altre dispo-
sizioni relative ai poteri di confisca previste dal diritto dello Stato richiedente in
seguito a un procedimento per un reato, comprese la confisca nei confronti di
terzi, la confisca estesa e la confisca in assenza di una condanna definitiva”.
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