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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




             restituzione  dei  beni  confiscati  alla  vittima  (poiché  esso  consente  sempre  la
             restituzione del bene allo Stato, prevedendo solo la compensazione dei terzi in
             buona fede). Di conseguenza lo Stato di emissione di un provvedimento di con-
             fisca avente ad oggetto un proprio bene culturale, dovrebbe in aggiunta attivare
             la procedura amministrativa della Direttiva 2014 al fine di ottenerne la restitu-
             zione (anche nel caso in cui il provvedimento di confisca sia stato effettivamen-
             te eseguito nello Stato di esecuzione).
                  Entrambe le soluzioni suggeriscono congiuntamente all’iniziativa penale,
             l’attuazione della procedura di recupero amministrativo prevista dalla direttiva,
             come indicato al precedente punto 3.1.

             La maggiore tutela delle vittime del reato
                  Obiettivo del Regolamento, ai fini della presente analisi, è anche quello di
             migliorare la protezione delle vittime di reato nei casi transfrontalieri. Difatti
             vengono presi in considerazione i diritti di restituzione e di risarcimento delle
             vittime, anche in via prioritaria rispetto agli interessi degli Stati di emissione e
             di esecuzione (considerando 45 e 46 e artt. 29 e 30).
                  La nozione di “vittima” deve essere interpretata conformemente alla legi-
             slazione dello Stato di emissione, conseguentemente anche una persona giuri-
             dica, e quindi lo stesso Stato, può essere considerata “vittima” ai fini del rego-
             lamento.
                  Se si decide di restituire alla vittima i beni congelati, l’autorità di emissione
             deve informare l’autorità di esecuzione. L’autorità di esecuzione deve quindi
             adottare le misure necessarie per garantire che i beni congelati siano restituiti
             alla vittima il più presto possibile, conformemente alle norme procedurali di
             tale Stato.
                  Tale obbligo è tuttavia soggetto a tre condizioni (art. 29):
                  1)il titolo di proprietà della vittima sui beni non è contestato;
                  2)i beni non sono richiesti come prova nel procedimento penale nello
             Stato di esecuzione;
                  3)i diritti delle persone interessate non sono lesi.
                  È ancora presto per verificare come la generalità dei nostri partner europei
             interpreteranno le previsioni contenute nel considerando 19 e nell’art. 2 citato,
             quale interpretazione verrà data al concetto di “provvedimenti emessi in assen-
             za di una condanna definitiva” e se tali interpretazioni consentiranno, come
             auspicato, di ricomprendervi le confische per reati improcedibili, come sembra
             suggerito da un’interpretazione aderente al dettato normativo. È un dato di
             fatto rilevante, comunque, che riconoscimenti sono nel frattempo pervenuti da
             Germania, Austria e Francia.


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