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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI




                    In ogni caso, il nuovo Regolamento è lo strumento giuridico adeguato, a
               partire dal trascorso 19 dicembre 2020, per chiedere il congelamento dei beni
               culturali  e  la  loro  restituzione  allo  Stato  italiano  nel  contesto  dell’Unione.
               Inoltre, spetta alle autorità italiane, in conformità al loro diritto nazionale, emet-
               tere una decisione per la restituzione dei beni congelati o confiscati alla vittima
               (articolo 29, paragrafo 1, e 30 paragrafo 1 del regolamento). Tali informazioni
               devono essere incluse nel certificato di congelamento o confisca.

               La posizione dei terzi interessati
                    Poiché  l’obbligo  di  restituzione  trova  il  limite  dei  diritti  delle  “persone
               interessate”  dal  provvedimento  di  congelamento  o  confisca,  cioè  i  terzi  che
               possono  essere  pregiudicati  dal  provvedimento  reale,  e  poiché  tali  soggetti
               hanno, nel paese di esecuzione, il diritto all’impugnazione del provvedimento
               esecutivo,  per  motivi  diversi  dal  “merito”  del  provvedimento  adottato  dallo
               Stato richiedente (art. 33), e quindi possono ottenere la riforma del provvedi-
               mento  di  esecuzione  ove  riescano  a  dimostrare  una  loro  buona  fede,  sarà
               opportuno riportare nella decisione su cui fonda il certificato, nonché nel cer-
               tificato stesso, gli elementi che dimostrino adeguatamente l’assenza di un titolo
               legittimo di proprietà in capo al possessore del bene da sequestrare o confiscare
               (in genere gli elementi sulla scorta dei quali si può negare una buona fede) .
                                                                                       (9)
                    Nulla osta a che, a questo fine, l’Autorità procedente emetta, ricorrendo i
               presupposti previsti da entrambi gli strumenti giuridici (finalità di acquisizione
               investigativa per l’uno, cautelare per l’altro) tanto un ordine europeo d’indagine
               quanto l’ordine di congelamento.
                    Un problema relativo all’applicazione del Regolamento per le decisioni di
               confisca per esportazione illecita di beni culturali è emerso in relazione ai pro-
               cedimenti conclusi con decreto di archiviazione. In questi casi, e fino alla recen-
               tissima entrata in vigore dell’art. 518-duodevicies c.p., l’emissione del decreto di
               archiviazione e confisca ai sensi di tale norma avveniva fuori dall’udienza e a
               volte (specie quando il bene da confiscare è all’estero) senza che il possessore
               del bene fosse informato anche solo dell’esistenza del procedimento.
                    In essi, il terzo interessato, aveva (ed ha tuttora) la possibilità - con il ricor-
               so con incidente di esecuzione (ex art. 666, comma 1, c.p.p.) - di dimostrare la
               liceità del titolo sul bene confiscato e ottenere la revoca della confisca.


               (9)  Opportuno potrebbe essere dunque riportare nel provvedimento gli elementi dai quali si
                    ricava il difetto della buona fede del terzo possessore, prendendo quale utile riferimento il
                    contenuto dell’art. 10 della direttiva 2014/60, ricordando come la peculiarità dell’oggetto del-
                    l’acquisto, che è costituito da un bene culturale (di natura dunque artistica, storica, archeolo-
                    gica o demo-etno-antropologica) suscita logicamente un sospetto sulla legittimità della pro-
                    venienza in qualsiasi persona di media statura intellettuale e cultura.

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