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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI
In ogni caso, il nuovo Regolamento è lo strumento giuridico adeguato, a
partire dal trascorso 19 dicembre 2020, per chiedere il congelamento dei beni
culturali e la loro restituzione allo Stato italiano nel contesto dell’Unione.
Inoltre, spetta alle autorità italiane, in conformità al loro diritto nazionale, emet-
tere una decisione per la restituzione dei beni congelati o confiscati alla vittima
(articolo 29, paragrafo 1, e 30 paragrafo 1 del regolamento). Tali informazioni
devono essere incluse nel certificato di congelamento o confisca.
La posizione dei terzi interessati
Poiché l’obbligo di restituzione trova il limite dei diritti delle “persone
interessate” dal provvedimento di congelamento o confisca, cioè i terzi che
possono essere pregiudicati dal provvedimento reale, e poiché tali soggetti
hanno, nel paese di esecuzione, il diritto all’impugnazione del provvedimento
esecutivo, per motivi diversi dal “merito” del provvedimento adottato dallo
Stato richiedente (art. 33), e quindi possono ottenere la riforma del provvedi-
mento di esecuzione ove riescano a dimostrare una loro buona fede, sarà
opportuno riportare nella decisione su cui fonda il certificato, nonché nel cer-
tificato stesso, gli elementi che dimostrino adeguatamente l’assenza di un titolo
legittimo di proprietà in capo al possessore del bene da sequestrare o confiscare
(in genere gli elementi sulla scorta dei quali si può negare una buona fede) .
(9)
Nulla osta a che, a questo fine, l’Autorità procedente emetta, ricorrendo i
presupposti previsti da entrambi gli strumenti giuridici (finalità di acquisizione
investigativa per l’uno, cautelare per l’altro) tanto un ordine europeo d’indagine
quanto l’ordine di congelamento.
Un problema relativo all’applicazione del Regolamento per le decisioni di
confisca per esportazione illecita di beni culturali è emerso in relazione ai pro-
cedimenti conclusi con decreto di archiviazione. In questi casi, e fino alla recen-
tissima entrata in vigore dell’art. 518-duodevicies c.p., l’emissione del decreto di
archiviazione e confisca ai sensi di tale norma avveniva fuori dall’udienza e a
volte (specie quando il bene da confiscare è all’estero) senza che il possessore
del bene fosse informato anche solo dell’esistenza del procedimento.
In essi, il terzo interessato, aveva (ed ha tuttora) la possibilità - con il ricor-
so con incidente di esecuzione (ex art. 666, comma 1, c.p.p.) - di dimostrare la
liceità del titolo sul bene confiscato e ottenere la revoca della confisca.
(9) Opportuno potrebbe essere dunque riportare nel provvedimento gli elementi dai quali si
ricava il difetto della buona fede del terzo possessore, prendendo quale utile riferimento il
contenuto dell’art. 10 della direttiva 2014/60, ricordando come la peculiarità dell’oggetto del-
l’acquisto, che è costituito da un bene culturale (di natura dunque artistica, storica, archeolo-
gica o demo-etno-antropologica) suscita logicamente un sospetto sulla legittimità della pro-
venienza in qualsiasi persona di media statura intellettuale e cultura.
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