Page 170 - Rassegna 2022-2
P. 170

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                    la Direttiva 2014/60, che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012 .
                                                                                       (8)
                  Quest’ultima rappresenta la punta più avanzata ed efficace in ambito euro-
             peo  per  il  recupero  in  via  amministrativa  dei  beni  usciti  successivamente  al
             primo gennaio 1993 (art. 14). Il suo recepimento ha determinato importanti
             modifiche sugli artt. 73 ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
                  Bene culturale ai sensi della direttiva è ogni bene che sia qualificato come
             tale dalla legislazione dello Stato membro richiedente. Il giudice dinanzi al quale
             sia stata proposta una azione volta a ottenere la restituzione di un bene illecita-
             mente fuoriuscito da un altro Stato membro è pertanto vincolato a riconoscere
             la qualificazione come bene culturale data dal diritto dello Stato richiedente. In
             altri termini, il ricorso alla tecnica del mutuo riconoscimento conduce a ricono-
             scere efficacia extraterritoriale alle norme di diritto pubblico dello Stato di ori-
             gine che qualificano una certa cosa come bene culturale.
                  Accanto alla natura culturale del bene, il secondo requisito per l’avvio della
             procedura di restituzione è l’illecita esportazione del bene dallo Stato membro
             di origine. In proposito, l’art. 2, n. 2, della direttiva prevede che possano essere
             oggetto di una domanda di restituzione i beni usciti dal territorio di uno Stato
             membro in violazione delle norme interne di tale Stato sulla protezione del
             patrimonio  culturale  nazionale  oppure  in  violazione  del  Regolamento
             116/2009 relativo all’esportazione dei beni culturali. Poiché la disposizione non
             attribuisce rilevanza ai motivi per i quali il bene è uscito dallo Stato di origine,
             essa si applica sia ai beni rubati, ricettati, illecitamente escavati, ecc., sia a quei
             beni che siano stati trasferiti dal proprietario o con il suo consenso, ma in vio-
             lazione di un divieto di esportazione. Secondo quanto previsto dall’art. 5, com-
             pito delle autorità centrali è cooperare e promuovere la consultazione tra gli
             organi competenti al fine di agevolare la restituzione dei beni culturali illecita-
             mente usciti dal territorio di uno Stato membro.
                  La cooperazione amministrativa, quindi, in una prima fase, può avere per
             oggetto l’identificazione e la localizzazione del bene, nonché l’individuazione
             del possessore o del detentore, e la notificazione allo Stato membro interessato
             del ritrovamento di un bene illecitamente esportato dal suo territorio. Inoltre,
             quando sia stato rinvenuto un bene, le autorità dello Stato nel quale esso si trova
             dovranno collaborare con le autorità dello Stato di origine per verificare che si
             tratti di un bene culturale ai sensi della legge di tale Stato.
                  A condizione che la verifica circa la natura culturale del bene sia compiuta
             entro sei mesi dalla notifica, le autorità dello Stato richiesto dovranno inoltre adot-
             tare, ove necessario, misure finalizzate alla conservazione materiale della cosa e prov-
             vedimenti cautelari diretti a evitarne la sottrazione alla procedura di restituzione.

             (8)  Recepita con d.lgs. 7 gennaio 2016, n. 2, in G.U. n. 7 dell’11 gennaio 2016.

             168
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175