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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
la Direttiva 2014/60, che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012 .
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Quest’ultima rappresenta la punta più avanzata ed efficace in ambito euro-
peo per il recupero in via amministrativa dei beni usciti successivamente al
primo gennaio 1993 (art. 14). Il suo recepimento ha determinato importanti
modifiche sugli artt. 73 ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Bene culturale ai sensi della direttiva è ogni bene che sia qualificato come
tale dalla legislazione dello Stato membro richiedente. Il giudice dinanzi al quale
sia stata proposta una azione volta a ottenere la restituzione di un bene illecita-
mente fuoriuscito da un altro Stato membro è pertanto vincolato a riconoscere
la qualificazione come bene culturale data dal diritto dello Stato richiedente. In
altri termini, il ricorso alla tecnica del mutuo riconoscimento conduce a ricono-
scere efficacia extraterritoriale alle norme di diritto pubblico dello Stato di ori-
gine che qualificano una certa cosa come bene culturale.
Accanto alla natura culturale del bene, il secondo requisito per l’avvio della
procedura di restituzione è l’illecita esportazione del bene dallo Stato membro
di origine. In proposito, l’art. 2, n. 2, della direttiva prevede che possano essere
oggetto di una domanda di restituzione i beni usciti dal territorio di uno Stato
membro in violazione delle norme interne di tale Stato sulla protezione del
patrimonio culturale nazionale oppure in violazione del Regolamento
116/2009 relativo all’esportazione dei beni culturali. Poiché la disposizione non
attribuisce rilevanza ai motivi per i quali il bene è uscito dallo Stato di origine,
essa si applica sia ai beni rubati, ricettati, illecitamente escavati, ecc., sia a quei
beni che siano stati trasferiti dal proprietario o con il suo consenso, ma in vio-
lazione di un divieto di esportazione. Secondo quanto previsto dall’art. 5, com-
pito delle autorità centrali è cooperare e promuovere la consultazione tra gli
organi competenti al fine di agevolare la restituzione dei beni culturali illecita-
mente usciti dal territorio di uno Stato membro.
La cooperazione amministrativa, quindi, in una prima fase, può avere per
oggetto l’identificazione e la localizzazione del bene, nonché l’individuazione
del possessore o del detentore, e la notificazione allo Stato membro interessato
del ritrovamento di un bene illecitamente esportato dal suo territorio. Inoltre,
quando sia stato rinvenuto un bene, le autorità dello Stato nel quale esso si trova
dovranno collaborare con le autorità dello Stato di origine per verificare che si
tratti di un bene culturale ai sensi della legge di tale Stato.
A condizione che la verifica circa la natura culturale del bene sia compiuta
entro sei mesi dalla notifica, le autorità dello Stato richiesto dovranno inoltre adot-
tare, ove necessario, misure finalizzate alla conservazione materiale della cosa e prov-
vedimenti cautelari diretti a evitarne la sottrazione alla procedura di restituzione.
(8) Recepita con d.lgs. 7 gennaio 2016, n. 2, in G.U. n. 7 dell’11 gennaio 2016.
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