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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI
In tale contesto, il sequestro e la consegna dei reperti costituenti beni cul-
turali può essere certamente richiesta, ma solo quando acquista un’effettiva uti-
lità probatoria, e nella consapevolezza che il bene dovrà poi essere probabil-
mente restituito.
L’OEI rimane lo strumento d’indagine naturale per acquisire gli elementi
utili al procedimento connesso ad un reato (in ipotesi anche già prescritto) non
solo per dimostrare che un reato è stato commesso, ma anche per ricostruire la
legittimità del titolo e la buona fede del terzo possessore, che potrebbe opporsi
ad una restituzione, comunque da richiedere con diverso strumento di coope-
razione.
Si segnala che nessuno degli OEI analizzati contiene indicazioni, nella
sezione J, sul diritto al riesame che compete ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 108/2017
alle persone (quindi anche i terzi estranei al reato ai sensi dell’art. 257 c.p.p.) alle
quali i beni vengono sequestrati in esecuzione dell’EIO e a quelli che avrebbero
diritto alla loro restituzione.
Informazioni circa i diritti e garanzie dei terzi sui beni sequestrati nel pro-
cedimento italiano sono stati richiesti dalle Autorità giudiziarie straniere in alcuni
casi trattati dal Desk italiano di Eurojust sia ai fini del riconoscimento, che ai fini
dell’effettivo sequestro e consegna temporanea dei beni culturali oggetto del
procedimento.
Sebbene la Corte di Giustizia dell’Unione europea abbia escluso la invali-
dità dell’ordine di indagine per l’omesso richiamo a tale elemento , l’ambito di
(4)
tutela dei diritti dei terzi nei paesi di emissione costituisce comunque un tema
sensibile per le Autorità di esecuzione, in relazione al quale un’informazione
preventiva può facilitare la richiesta di assistenza giudiziaria, sia riguardo all’an
della sua esecuzione che al quomodo prevedendo il nostro sistema rassicuranti
sistemi di impugnazione dei sequestri e amplissime garanzie dei diritti dei terzi
in buona fede. È bene pertanto che le Autorità che emettono gli ordini di inda-
gine precisino in tali sezioni gli ampi sazi di tutela dei diritti del terzo in buona
fede previsti dal nostro ordinamento.
2.3. I procedimenti inerenti i beni riferibili agli “archivi Becchina e Medici”
Molte procedure di cooperazione sono tese (spesso sempre tramite l’emis-
sione di ordini europei d’indagine) al recupero di beni archeologici repertati nei
così detti archivi fotografici “Becchina” e “Medici” e individuati tramite il con-
fronto tra le immagini contenute nei predetti archivi e i cataloghi dei reperti di
musei archeologici stranieri consultabili on line.
(4) CJEU, Caso C-324/17, Gavanozov, 24 ottobre 2019.
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