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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI




                    Per tale ragione, la restituzione del bene tramite gli strumenti di coopera-
               zione penale risulta impraticabile in presenza di un legittimo diritto del terzo.
                    Nonostante l’espressa previsione normativa sulla tutela dei diritti dei terzi,
               numerosi sono i casi nei quali, come si dirà, il tentativo di recupero tramite la
               via della cooperazione penale avviene senza che l’Autorità procedente si sia
               posto il problema del titolo, di buona o cattiva fede, che sorregge la disponibi-
               lità del bene d’interesse, ovvero in presenza di elementi già acquisiti nei singoli
               procedimenti dai quali si rileva che la sussistenza della buona fede del terzo
               risulta palese.
                    Altra  problematica  ricorrente,  almeno  fino  all’entrata  in  vigore  del
               Regolamento 2018/1805 è stata quella relativa alle motivazioni delle richieste di
               restituzione a seguito di emissione da parte di giudici nazionali di provvedimenti
               di confisca collegati a decreti di archiviazione, ovvero a sentenze dichiarative
               dell’improcedibilità o di assoluzione.
                    Invero, la possibilità di confisca senza condanna che caratterizza la mag-
               gioranza  delle  fattispecie  oggetto  delle  procedure  trattate,  per  prescrizione,
               ovvero per essere rimasti ignoti gli autori di fattispecie di reato concretamente
               sostenibili,  è  un’ipotesi  normalmente  estranea  alla  tradizione  giuridica  della
               maggioranza  degli  ordinamenti  stranieri  e  difficilmente  comprensibile  senza
               un’adeguata specificazione della nostra normativa di settore nello strumento di
               cooperazione che si intenda utilizzare. Specificazione che, nei casi analizzati, fre-
               quentemente risulta omessa nei provvedimenti trasmessi alle Autorità straniere.
                    Seguono, pertanto, alcune indicazioni operative, ritenute utili ad aumentare
               le possibilità di successo di richieste di assistenza giudiziaria penale proposte anche
               o esclusivamente per ottenere il rimpatrio e restituzione dei nostri beni culturali.

               2.2. L’utilizzo improprio dell’ordine europeo d’indagine
                    L’ordine europeo è finalizzato, anche per espressa previsione normativa
               nazionale (art. 2, comma 1, lettera A, del d.lgs. 108/2017) a compiere atti di
               indagine o di assunzione probatoria.
                    Elemento comune delle motivazioni rese in tutti i casi di mancato ricono-
               scimento degli OEI nei quali le Autorità giudiziarie italiane hanno chiesto solo
               “il sequestro e la restituzione a fini di confisca” per il reato di esportazione illecita,
               è l’obiezione circa la carenza della finalità probatoria della richiesta e l’inadegua-
               tezza dello strumento utilizzato.
                    La mancanza della finalità probatoria sottesa alla richiesta di sequestro, tal-
               volta, ha determinato il riconoscimento dell’OIE o la possibilità di sua concreta
               esecuzione limitata alle sole richieste diverse dalla misura di congelamento e
               restituzione del bene.


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