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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI
Per tale ragione, la restituzione del bene tramite gli strumenti di coopera-
zione penale risulta impraticabile in presenza di un legittimo diritto del terzo.
Nonostante l’espressa previsione normativa sulla tutela dei diritti dei terzi,
numerosi sono i casi nei quali, come si dirà, il tentativo di recupero tramite la
via della cooperazione penale avviene senza che l’Autorità procedente si sia
posto il problema del titolo, di buona o cattiva fede, che sorregge la disponibi-
lità del bene d’interesse, ovvero in presenza di elementi già acquisiti nei singoli
procedimenti dai quali si rileva che la sussistenza della buona fede del terzo
risulta palese.
Altra problematica ricorrente, almeno fino all’entrata in vigore del
Regolamento 2018/1805 è stata quella relativa alle motivazioni delle richieste di
restituzione a seguito di emissione da parte di giudici nazionali di provvedimenti
di confisca collegati a decreti di archiviazione, ovvero a sentenze dichiarative
dell’improcedibilità o di assoluzione.
Invero, la possibilità di confisca senza condanna che caratterizza la mag-
gioranza delle fattispecie oggetto delle procedure trattate, per prescrizione,
ovvero per essere rimasti ignoti gli autori di fattispecie di reato concretamente
sostenibili, è un’ipotesi normalmente estranea alla tradizione giuridica della
maggioranza degli ordinamenti stranieri e difficilmente comprensibile senza
un’adeguata specificazione della nostra normativa di settore nello strumento di
cooperazione che si intenda utilizzare. Specificazione che, nei casi analizzati, fre-
quentemente risulta omessa nei provvedimenti trasmessi alle Autorità straniere.
Seguono, pertanto, alcune indicazioni operative, ritenute utili ad aumentare
le possibilità di successo di richieste di assistenza giudiziaria penale proposte anche
o esclusivamente per ottenere il rimpatrio e restituzione dei nostri beni culturali.
2.2. L’utilizzo improprio dell’ordine europeo d’indagine
L’ordine europeo è finalizzato, anche per espressa previsione normativa
nazionale (art. 2, comma 1, lettera A, del d.lgs. 108/2017) a compiere atti di
indagine o di assunzione probatoria.
Elemento comune delle motivazioni rese in tutti i casi di mancato ricono-
scimento degli OEI nei quali le Autorità giudiziarie italiane hanno chiesto solo
“il sequestro e la restituzione a fini di confisca” per il reato di esportazione illecita,
è l’obiezione circa la carenza della finalità probatoria della richiesta e l’inadegua-
tezza dello strumento utilizzato.
La mancanza della finalità probatoria sottesa alla richiesta di sequestro, tal-
volta, ha determinato il riconoscimento dell’OIE o la possibilità di sua concreta
esecuzione limitata alle sole richieste diverse dalla misura di congelamento e
restituzione del bene.
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