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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  La  previsione  di  cui  all’art.  174  è  applicabile,  secondo  la  giurisprudenza
             nazionale , non solo al patrimonio culturale dichiarato, ma anche a quello “reale”.
                     (1)
             La tutela penale prevista dal tale norma, secondo l’orientamento della nostra
             Suprema Corte, prescinde da una dichiarazione delle autorità competenti che,
             secondo le procedure previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, attesti
             formalmente la culturalità del bene: è invece necessario e sufficiente che il bene
             stesso presenti, sul piano sostanziale, un oggettivo interesse culturale.
                  Con la riforma introdotta dalla legge del 9 marzo 2022, il legislatore ha inteso
             rafforzare la tutela del patrimonio culturale reale, come rilevato in dottrina  e
                                                                                     (2)
             come dimostrano le due fattispecie maggiormente caratterizzanti, vale a dire
             quelle sul furto e sul danneggiamento.
                  Nelle procedure analizzate riguardanti oggetti d’arte e di antiquariato, non
             immediatamente classificabili come beni culturali dal punto di vista oggettivo
             (art. 10, comma 1 e 2, d.lgs. 42/2004), ovvero già dichiarati tali ai sensi dell’art. 13
             del decreto sui beni culturali, l’aspetto dell’oggettivo interesse culturale del bene
             corpo di reato spesso non risulta valorizzato dall’Autorità richiedente.
                  In questi casi, alcune Autorità giudiziarie straniere, ai fini del riconoscimento
             di particolari richieste di cooperazione, principalmente quelle finalizzate al seque-
             stro o alla restituzione, hanno richiesto alle Autorità procedenti specificazione
             degli elementi dai quali si ricava che il bene oggetto del procedimento rientra tra
             quelli sottoposti alle norme sulla confisca. Di qui la prima considerazione: prima
             di procedere alla redazione di richiesta di assistenza giudiziaria (con un OIE) è
             bene munirsi di documentazione idonea a sostenere la riferibilità del bene ad
             una delle categorie richiamate dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. 42/2004. In par-
             ticolare, potrà essere rilevante ottenere una relazione di un tecnico del Ministero
             della Cultura, sulla cui base potrà anche inquadrarsi correttamente il regime giu-
             ridico applicabile, dipendendo dalla natura effettiva del bene anche l’applicazione
             delle nuove norme previste dalla legge 22/2022 e la corretta qualificazione giu-
             ridica da dare alle violazioni oggetto del procedimento.
                  Il principale limite ostativo ad una restituzione del bene ai fini della confi-
             sca è però espressamente costituito dalla salvaguardia dei diritti dei terzi estranei
             al reato prevista dal comma 3 dell’art. 174 (“Il giudice dispone la confisca delle cose,
             salvo che queste appartengano a persona estranea al reato”), e ora anche dall’art. 518-
             duodevicies c.p. (“Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all’art. 518-
             undecies, che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona
             estranea al reato”).

             (1)  Cass. Terza, 17 ottobre, 2017, n. 10468.
             (2)  G.P. DEMURO, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo
                  VIII-bis, in Sistema Penale, 29 aprile 2022.

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