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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  Tale soluzione, ad esempio, è stata adottata in due casi trattati dal Desk ita-
             liano  di  Eurojust  ed  interessanti  le  corti  olandesi,  nei  quali,  riconosciuto
             comunque l’ordine, eseguiti gli altri accertamenti probatori richiesti, la decisione
             sul sequestro non è stata concretamente eseguita in attesa di diversi provvedi-
             menti interni (sequestro in procedimenti aperti parallelamente nei Paesi Bassi
             per ricettazione) o di diverse iniziative (richieste di freezing order o di restituzione
             in via diplomatica o amministrativa).
                  È vero che il nostro sistema codicistico riconosce tra gli strumenti di ricer-
             ca della prova il sequestro del corpo del reato, ma a condizione che le cose da
             sequestrare siano “necessarie per l’accertamento dei fatti” (art. 258 c.p.p.). È
             questa necessità che giustifica il vincolo, altrimenti il bene sequestrato, esaurita
             la sua finalità probatoria, deve essere restituito all’avente diritto, salvo che sia
             medio tempore colpito da sequestro preventivo ed occorra disporne la confisca
             (art. 262 c.p.p.).
                  In molti dei casi analizzati, la finalità probatoria collegata alla richiesta di
             sequestro manca ab origine: negli stessi ordini, difatti, viene rappresentata la cir-
             costanza che l’indagine, in genere a carico di ignoti per furti, scavi ed esporta-
             zioni illecite, origina dall’accertamento della scontata identità con il corpo di
             una pregressa attività illecita del bene, di cui si richiede esclusivamente seque-
             stro probatorio e consegna.
                  In questi termini risulta incomprensibile ai nostri interlocutori la finalità
             probatoria  del  sequestro  e  la  necessità  dell’OEI,  ai  sensi  dell’art.  6  della
             Direttiva  n.  2014/41/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa
             all’Ordine  Europeo  d’Indagine  Penale  (d’ora  in  avanti:  Dir.  EIO).  Viene,  di
             converso, percepita l’intenzione del mero recupero del bene, a prescindere dal
             suo valore probatorio, che comporta il non riconoscimento dell’ordine d’indagine,
             ovvero ancora la proposta di diversi atti d’indagine, quali l’expertise in loco, ovvero
             la consegna solo temporanea e finalizzata all’expertise, salva la restituzione all’esi-
             to, conformemente alla previsione dell’art. 32, Dir. OEI . Tali proposte fini-
                                                                    (3)
             scono per non essere coltivate, in quanto non soddisfano l’effettivo intento
             dell’Autorità richiedente.
                  Nella prospettiva del recupero dei beni culturali l’OEI deve essere utilizzato
             per le finalità dell’indagine preliminare: attività necessarie per le determinazioni
             inerenti all’esercizio dell’azione penale.

             (3)  Soluzione adottata in un complesso caso avente ad oggetto un cospicuo numero di reperti
                  apuli provenienti sicuramente da escavazione illecita, non nota prima della perquisizione ese-
                  guita in Belgio. Nel caso in questione la necessità di una valutazione approfondita dei reperti
                  in Italia, con finalità probatoria, è stata esplicitata dal pubblico ministero procedente ed è
                  risultata effettiva nella sua rappresentazione, salvo la precisazione da parte dell’autorità di
                  esecuzione che la consegna all’Italia nel contesto dell’EIO è limitata alla funzione probatoria
                  e non costituisce la base legale per la restituzione a terzi, estranea alla finalità dello strumento.

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