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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI
Le autorità dello Stato membro nel quale si trova il bene possono altresì
svolgere un ruolo di intermediazione tra il possessore (o il detentore) e lo Stato
membro richiedente, promuovendo la risoluzione stragiudiziale della contro-
versia relativa alla restituzione del bene, e quindi la sua restituzione senza eser-
citare l’azione giudiziale prevista dall’art. 6. Ne consegue che il ricorso agli stru-
menti previsti dall’art. 5 nn. 4) e 5) della direttiva (misure volte alla conservazio-
ne e misure provvisorie per evitare che il bene sia sottratto alla procedura di
restituzione) è auspicabile al fine di assicurare un vincolo cautelare sul bene cul-
turale in caso di non esperibilità di tale vincolo nel procedimento di cooperazio-
ne giudiziaria penale ed agevolare la restituzione del bene in via stragiudiziale.
L’iniziativa ai sensi dell’art. 5 o 6 può concorrere con l’adozione di strumen-
ti di sequestro probatorio e di freezing orders emessi nel procedimento penale.
Tale soluzione appare particolarmente confacente a tutti i casi di reperti
già inseriti nei cosiddetti archivi “Becchina” e “Medici”, acquistati in epoca ora-
mai risalente da istituzioni museali pubbliche di tutto il mondo, lì dove l’acqui-
sizione sia collocabile successivamente al 1993.
In caso di azione giudiziale, ed ai fini dell’indennizzo in caso di accertata
buona fede, la stessa va dimostrata dal possessore (art. 10) e l’oggetto della
prova della diligenza circa la liceità dell’importazione del bene acquistato riguar-
da la documentazione sulla provenienza del bene, le autorizzazioni all’esporta-
zione prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, la qualità delle parti
e il prezzo pagato. Assume inoltre rilievo la circostanza che il possessore abbia
consultato i registri accessibili dei beni culturali rubati e si sia premurato di
acquisire le informazioni che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere, nonché
di ricorrere alle pratiche alle quali una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso
in analoghe circostanze.
3.2. Il Regolamento UE 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio sul riconosci-
mento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca: l’esperibilità di congela-
menti e confische in caso di reati prescritti e di confische senza condanna nel territorio
dell’Unione europea. Altri profili di interesse
Il Regolamento (UE) 2018/1805 del 14 novembre 2018, relativo al rico-
noscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, entrato
in vigore il 19 dicembre 2020 dovrebbe applicarsi, secondo il “considerando”
n. 13, a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca
emessi “nel quadro di un procedimento in materia penale”, con la precisazione
che quello di “procedimento in materia penale” è “un concetto autonomo del
diritto dell’Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea,
ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”.
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