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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI




                    Le ripercussioni sui diritti di terzi di una tale ablazione definitiva impon-
               gono un percorso ricostruttivo dell’assenza di un “buon diritto” sul bene da
               parte di questi ultimi, problema al quale, come si vedrà più avanti presta ora
               attenzione anche il legislatore con il nuovo art. 518-duodevicies c.p.
                    Alla destinazione del bene culturale confiscato lo stesso Regolamento pre-
               vede una disciplina dedicata.
                    Il suo articolo 28, comma 4, prevede che, una volta statuita la confisca,
               “Lo Stato di esecuzione non è tenuto a vendere o restituire beni specifici oggetto di un prov-
               vedimento di confisca che costituiscano beni culturali quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1,
               della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento
               non pregiudica l’obbligo di restituire beni culturali in virtù di tale direttiva”.
                    La norma si riferisce a beni culturali in maniera generica, senza specificare
               se appartenenti al patrimonio culturale del solo Stato di esecuzione o di entrambi
               gli Stati e richiama il contenuto della previgente previsione contenuta nell’art. 16,
               comma 3 della Decisione quadro 2006/783, relativa all’applicazione del principio
               del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
                    Sono possibili al riguardo due interpretazioni alternative:
                    1)in linea con la vecchia Decisione quadro, l’art. 28, comma 4, si applica
               solo a beni culturali rientranti nel patrimonio dello Stato di esecuzione ed a sua
               tutela: questo non può vedersi sottrarre propri beni culturali colpiti da provve-
               dimenti di confisca emanati da altri Stati (non può essere obbligato a restituirli
               allo Stato di emissione o venderli). Non si applicherebbe invece a beni culturali
               appartenenti al patrimonio dello Stato di emissione del provvedimento di con-
               fisca, il quale non sarebbe certamente leso dalla restituzione del bene in esecu-
               zione del provvedimento di confisca. Tale norma non osterebbe dunque alla
               restituzione allo Stato di emissione dei “propri” beni culturali ai sensi del rego-
               lamento secondo le disposizioni successive (diritto di restituzione della vittima,
               art. 29) - salva sempre la possibilità di ricorrere in aggiunta/in alternativa al pro-
               cedimento  amministrativo  di  restituzione  dei  beni  culturali  ai  sensi  della
               Direttiva del 2014. Tale ricostruzione è funzionale alla casistica giudiziaria del
               nostro paese, vittima e proprietario di beni culturali di cui viene spogliato, piut-
               tosto che recettore di beni culturali illecitamente sottratti a Stati terzi.
                    2)l’art. 28, comma 4, si applica ogniqualvolta il provvedimento di confisca
               abbia  ad  oggetto  un  bene  culturale,  indipendentemente  dal  fatto  che  esso
               appartenga al patrimonio dello Stato di esecuzione o di emissione.
                    Il  nuovo  Regolamento  intenderebbe  tutelare  più  ampiamente  qualsiasi
               bene culturale e dunque sottoporre la restituzione dei beni culturali esclusiva-
               mente al procedimento previsto dalla Direttiva del 2014, perché evidentemente
               concepito come più garantista rispetto alle disposizioni del regolamento sulla


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