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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI
Le ripercussioni sui diritti di terzi di una tale ablazione definitiva impon-
gono un percorso ricostruttivo dell’assenza di un “buon diritto” sul bene da
parte di questi ultimi, problema al quale, come si vedrà più avanti presta ora
attenzione anche il legislatore con il nuovo art. 518-duodevicies c.p.
Alla destinazione del bene culturale confiscato lo stesso Regolamento pre-
vede una disciplina dedicata.
Il suo articolo 28, comma 4, prevede che, una volta statuita la confisca,
“Lo Stato di esecuzione non è tenuto a vendere o restituire beni specifici oggetto di un prov-
vedimento di confisca che costituiscano beni culturali quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1,
della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento
non pregiudica l’obbligo di restituire beni culturali in virtù di tale direttiva”.
La norma si riferisce a beni culturali in maniera generica, senza specificare
se appartenenti al patrimonio culturale del solo Stato di esecuzione o di entrambi
gli Stati e richiama il contenuto della previgente previsione contenuta nell’art. 16,
comma 3 della Decisione quadro 2006/783, relativa all’applicazione del principio
del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
Sono possibili al riguardo due interpretazioni alternative:
1)in linea con la vecchia Decisione quadro, l’art. 28, comma 4, si applica
solo a beni culturali rientranti nel patrimonio dello Stato di esecuzione ed a sua
tutela: questo non può vedersi sottrarre propri beni culturali colpiti da provve-
dimenti di confisca emanati da altri Stati (non può essere obbligato a restituirli
allo Stato di emissione o venderli). Non si applicherebbe invece a beni culturali
appartenenti al patrimonio dello Stato di emissione del provvedimento di con-
fisca, il quale non sarebbe certamente leso dalla restituzione del bene in esecu-
zione del provvedimento di confisca. Tale norma non osterebbe dunque alla
restituzione allo Stato di emissione dei “propri” beni culturali ai sensi del rego-
lamento secondo le disposizioni successive (diritto di restituzione della vittima,
art. 29) - salva sempre la possibilità di ricorrere in aggiunta/in alternativa al pro-
cedimento amministrativo di restituzione dei beni culturali ai sensi della
Direttiva del 2014. Tale ricostruzione è funzionale alla casistica giudiziaria del
nostro paese, vittima e proprietario di beni culturali di cui viene spogliato, piut-
tosto che recettore di beni culturali illecitamente sottratti a Stati terzi.
2)l’art. 28, comma 4, si applica ogniqualvolta il provvedimento di confisca
abbia ad oggetto un bene culturale, indipendentemente dal fatto che esso
appartenga al patrimonio dello Stato di esecuzione o di emissione.
Il nuovo Regolamento intenderebbe tutelare più ampiamente qualsiasi
bene culturale e dunque sottoporre la restituzione dei beni culturali esclusiva-
mente al procedimento previsto dalla Direttiva del 2014, perché evidentemente
concepito come più garantista rispetto alle disposizioni del regolamento sulla
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