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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI
anche al di fuori di un piano rigidamente penalistico, della relazione tra il bene e
chi possa sullo stesso rappresentare una posizione in astratto giuridicamente
tutelabile.
A tal fine nel contesto unionale ben si può emettere ordini europei d’in-
dagine finalizzati all’acquisizione di informazioni su tali relazioni, anche se il
reato è prescritto, trattandosi comunque di informazioni inerenti all’esercizio
dell’azione penale ai sensi dell’art. 326 c.p.p.
3.3. L’art. 8 della Convenzione sulla Mutua Assistenza Penale Bruxelles 2000
Altro strumento ancora formalmente in vigore nei paesi dell’Unione euro-
pea è la restituzione prevista dall’art. 8 della Convenzione sulla Mutua assisten-
za penale di Bruxelles 2000.
In base a tale previsione lo Stato membro richiesto, a domanda dello Stato
membro richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, può mettere a
disposizione dello Stato membro richiedente, ai fini della restituzione al legitti-
mo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati.
Lo Stato membro richiesto può rinunciare alla restituzione dei beni prima
o dopo la loro consegna allo Stato membro richiedente, qualora ciò possa favo-
rire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati
i diritti dei terzi in buona fede. Tale strumento presuppone l’avvenuto accerta-
mento da parte dello Stato richiedente che il bene provenga da reato. Con rife-
rimento a tale parametro, l’ambito applicativo risulta ristretto alle ipotesi in cui
tale circostanza risulti compiutamente verificata nel procedimento penale aper-
to nello Stato richiedente.
Esso non richiede l’emissione di un provvedimento interno di sequestro
o confisca, e nemmeno individua l’Autorità dello Stato richiedente, che ben può
essere, nel nostro ordinamento, il pubblico ministero, anche nella fase delle
indagini e secondo le sue attribuzioni in tema di disposizione del corpo del
reato. Ha, dunque, una finalità immediata di tipo solo restitutoria. Presuppone
pertanto che non vi siano questioni o dubbi circa chi abbia titolo a ritornare in
possesso del bene oggetto di un’attività di reato.
Salvaguarda i diritti dei terzi in buona fede. Per tale ragione, appare oppor-
tuna la sua proposizione nel momento in cui si possa dimostrare, già al momen-
to della proposizione della domanda, il difetto di buona fede in capo a terzi pos-
sessori noti.
In realtà, nel contesto unionale si tratta di uno strumento che, se non taci-
tamente abrogato, pur non presupponendo l’emissione nello Stato richiedente
di un provvedimento cautelare o definitivo a carattere reale, si colloca, dal
punto di vista operativo, in una porzione minore del più ampio raggio di azione
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