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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI




               anche al di fuori di un piano rigidamente penalistico, della relazione tra il bene e
               chi  possa  sullo  stesso  rappresentare  una  posizione  in  astratto  giuridicamente
               tutelabile.
                    A tal fine nel contesto unionale ben si può emettere ordini europei d’in-
               dagine finalizzati all’acquisizione di informazioni su tali relazioni, anche se il
               reato è prescritto, trattandosi comunque di informazioni inerenti all’esercizio
               dell’azione penale ai sensi dell’art. 326 c.p.p.

               3.3.   L’art. 8 della Convenzione sulla Mutua Assistenza Penale Bruxelles 2000
                    Altro strumento ancora formalmente in vigore nei paesi dell’Unione euro-
               pea è la restituzione prevista dall’art. 8 della Convenzione sulla Mutua assisten-
               za penale di Bruxelles 2000.
                    In base a tale previsione lo Stato membro richiesto, a domanda dello Stato
               membro richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, può mettere a
               disposizione dello Stato membro richiedente, ai fini della restituzione al legitti-
               mo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati.
                    Lo Stato membro richiesto può rinunciare alla restituzione dei beni prima
               o dopo la loro consegna allo Stato membro richiedente, qualora ciò possa favo-
               rire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati
               i diritti dei terzi in buona fede. Tale strumento presuppone l’avvenuto accerta-
               mento da parte dello Stato richiedente che il bene provenga da reato. Con rife-
               rimento a tale parametro, l’ambito applicativo risulta ristretto alle ipotesi in cui
               tale circostanza risulti compiutamente verificata nel procedimento penale aper-
               to nello Stato richiedente.
                    Esso non richiede l’emissione di un provvedimento interno di sequestro
               o confisca, e nemmeno individua l’Autorità dello Stato richiedente, che ben può
               essere,  nel  nostro  ordinamento,  il  pubblico  ministero,  anche  nella  fase  delle
               indagini e secondo le sue attribuzioni in tema di disposizione del corpo del
               reato. Ha, dunque, una finalità immediata di tipo solo restitutoria. Presuppone
               pertanto che non vi siano questioni o dubbi circa chi abbia titolo a ritornare in
               possesso del bene oggetto di un’attività di reato.
                    Salvaguarda i diritti dei terzi in buona fede. Per tale ragione, appare oppor-
               tuna la sua proposizione nel momento in cui si possa dimostrare, già al momen-
               to della proposizione della domanda, il difetto di buona fede in capo a terzi pos-
               sessori noti.
                    In realtà, nel contesto unionale si tratta di uno strumento che, se non taci-
               tamente abrogato, pur non presupponendo l’emissione nello Stato richiedente
               di  un  provvedimento  cautelare  o  definitivo  a  carattere  reale,  si  colloca,  dal
               punto di vista operativo, in una porzione minore del più ampio raggio di azione


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