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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Già prima di questa fase, e quindi sulla base di un provvedimento preso
senza contraddittorio formale con un soggetto spesso estraneo ai reati per i
quali si procede e spesso inconsapevole anche solo della vicenda investigativa,
ai sensi del nostro ordinamento nazionale era consentita l’emissione del certifi-
cato di confisca previsto dal Regolamento 2018/1805.
Nella pratica dell’Ufficio italiano di Eurojust il problema è stato ripetuta-
mente sollevato e tale mancanza di contraddittorio e di informazione al proce-
dimento ritenuta potenzialmente integrante le cause di non riconoscimento
previste dall’art. 19, comma 1, lett. e) (violazione dei diritti dei “soggetti colpiti”
previsti nello Stato di esecuzione) nonché di potenziale violazione (almeno per
alcune autorità tedesche) dell’art. 4 della Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo e di una sua interpretazione estensiva che riconosce al “soggetto colpito”
gli stessi diritti dell’accusato.
Queste obiezioni sono state talvolta (ma comunque faticosamente) supe-
rate con la raccolta di elementi volti a dimostrare da una parte la consapevolez-
za e il coinvolgimento anche solo come testimoni dei soggetti colpiti nel pro-
cedimento penale e, dall’altra, nell’illustrare gli effetti dell’incidente di esecuzio-
ne sui provvedimenti sanzionatori e i diritti in tali procedimenti dei terzi inte-
ressati.
Attualmente il terzo interessato, ovvero la persona estranea al reato trova
rafforzata tutela processuale nell’art. 518-duodevicies c.p. che, per la confisca con-
seguente ai delitti di esportazione illecita di beni culturali stabilisce che: In caso
di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell’articolo 666 del codice di procedura
penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose
oggetto di contrabbando.
La nuova soluzione normativa offre una opportuna maggiore garanzia a
favore dei terzi estranei al reato colpiti dalla confisca, nei confronti dei quali si
dovrà a questo punto instaurare un contraddittorio effettivo e preliminare alla
decisione ablatoria, con l’introduzione di un subprocedimento le cui caratteri-
stiche di tutela appaiono idonee ad eliminare in radice anche le obiezioni da ulti-
mo segnalate.
Considerato che in materia ci confrontiamo con procedimenti e decisioni
giudiziarie per reati spesso prescritti, che hanno come esclusivo obiettivo il rim-
patrio e la restituzione del bene culturale, l’applicazione di una norma di tal genere
di natura processuale e quindi regolata dal principio tempus regit actum, rende
ancora di più evidente per tutti i procedimenti attualmente pendenti l’importanza
di un’investigazione che non si fermi all’accertamento del reato e di chi lo ha
commesso, ma si concentri, contemporaneamente, sulla circolazione del bene
culturale successiva alla commissione del reato e che scandagli la legittimità,
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