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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  Già prima di questa fase, e quindi sulla base di un provvedimento preso
             senza contraddittorio formale con un soggetto spesso estraneo ai reati per i
             quali si procede e spesso inconsapevole anche solo della vicenda investigativa,
             ai sensi del nostro ordinamento nazionale era consentita l’emissione del certifi-
             cato di confisca previsto dal Regolamento 2018/1805.
                  Nella pratica dell’Ufficio italiano di Eurojust il problema è stato ripetuta-
             mente sollevato e tale mancanza di contraddittorio e di informazione al proce-
             dimento  ritenuta  potenzialmente  integrante  le  cause  di  non  riconoscimento
             previste dall’art. 19, comma 1, lett. e) (violazione dei diritti dei “soggetti colpiti”
             previsti nello Stato di esecuzione) nonché di potenziale violazione (almeno per
             alcune autorità tedesche) dell’art. 4 della Convenzione europea dei diritti del-
             l’uomo e di una sua interpretazione estensiva che riconosce al “soggetto colpito”
             gli stessi diritti dell’accusato.
                  Queste obiezioni sono state talvolta (ma comunque faticosamente) supe-
             rate con la raccolta di elementi volti a dimostrare da una parte la consapevolez-
             za e il coinvolgimento anche solo come testimoni dei soggetti colpiti nel pro-
             cedimento penale e, dall’altra, nell’illustrare gli effetti dell’incidente di esecuzio-
             ne sui provvedimenti sanzionatori e i diritti in tali procedimenti dei terzi inte-
             ressati.
                  Attualmente il terzo interessato, ovvero la persona estranea al reato trova
             rafforzata tutela processuale nell’art. 518-duodevicies c.p. che, per la confisca con-
             seguente ai delitti di esportazione illecita di beni culturali stabilisce che: In caso
             di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell’articolo 666 del codice di procedura
             penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose
             oggetto di contrabbando.
                  La nuova soluzione normativa offre una opportuna maggiore garanzia a
             favore dei terzi estranei al reato colpiti dalla confisca, nei confronti dei quali si
             dovrà a questo punto instaurare un contraddittorio effettivo e preliminare alla
             decisione ablatoria, con l’introduzione di un subprocedimento le cui caratteri-
             stiche di tutela appaiono idonee ad eliminare in radice anche le obiezioni da ulti-
             mo segnalate.
                  Considerato che in materia ci confrontiamo con procedimenti e decisioni
             giudiziarie per reati spesso prescritti, che hanno come esclusivo obiettivo il rim-
             patrio e la restituzione del bene culturale, l’applicazione di una norma di tal genere
             di  natura  processuale  e  quindi  regolata  dal  principio  tempus  regit  actum,  rende
             ancora di più evidente per tutti i procedimenti attualmente pendenti l’importanza
             di un’investigazione che non si fermi all’accertamento del reato e di chi lo ha
             commesso, ma si concentri, contemporaneamente, sulla circolazione del bene
             culturale  successiva  alla  commissione  del  reato  e  che  scandagli  la  legittimità,


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