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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI
vagliare, specie ove il bene culturale corpo del reato sia identificato tramite ricer-
che su cataloghi d’asta e le indicazioni su proprietà e provenienza contenute negli
stessi risultino equivoche , la presenza di elementi dei delitti di riciclaggio o
(10)
autoriciclaggio di beni culturali, anche nella forma tentata che, ove poi rilevata
come sussistente, in molti casi consentirebbe di superare i problemi di prescrizio-
ne, anche se tale percorso può richiedere indagini più complesse, anche a livello
di cooperazione internazionale.
4.2. Il Ministero della Cultura e il suo rapporto con l’Ufficio italiano di Eurojust
Contestualmente all’acquisizione dell’informazione circa la presenza
all’estero di un bene culturale, specie se di proprietà pubblica, sarà opportuno
provvedere, ove non vi sia documentato che tale iniziativa sia stata già presa
dalla polizia giudiziaria, ad informare Il Ministero della cultura - Comitato per
la restituzione dei beni culturali, degli elementi utili a formulare, comunque, le
domanda di restituzione previste dagli artt. 75 e ss. del d.lgs. 42/2004 oltre che
dalle Convenzioni UNESCO, UNIDROIT e dalla direttiva 2014/60, che modi-
fica il regolamento (UE) n. 1024/2012, al fine di consentire al predetto
Ministero, da una parte di adempiere ai propri compiti nel termine decadenziale
di tre anni dal giorno in cui l’Autorità dello Stato richiedente ha avuto cono-
scenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha
identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo e comunque nei termini
prescrizionali previsti (trent’anni, salvo le categorie per le quali l’azione è impre-
scrittibile), e dall’altra cooperare, anche in via extragiudiziaria ed extra-penale, al
recupero del bene oggetto di procedimento penale.
L’iniziativa penale e quella amministrativa possono difatti essere comple-
mentari; possono reciprocamente essere di ausilio nell’ottica del recupero del
bene culturale, specie quando questi si trovi nella disponibilità di istituzioni cul-
turali che intendano evitare gli effetti dello strepitus fori. La via del recupero
amministrativo, infine, rimane l’ultima percorribile quando lo strumento di
recupero penale si scontri con le esigenze dei terzi in buona fede.
L’iniziativa penale e quella amministrativa e di diplomazia culturale del
Ministero possono difatti essere complementari; possono reciprocamente
(10) Situazione rilevata in un caso dove le dichiarazioni sulla provenienza di un quadro rese dal-
l’attuale possessore che ne tentava la vendita risultavano palesemente false (indicazione del
quadro quale bene di famiglia da almeno cinquant’anni prima dell’intervenuto furto.
Interventi pittorici volti a ricoprire alcuni elementi decorativi utili a ricostruirne l’origine), ma
nulla era stato contestato a suo carico, e ancora in altro caso dove la scheda di presentazione
del bene messo all’asta indicava l’appartenenza del lotto ad una collezione privata già in data
anteriore al suo furto. In tali casi, pur nell’evidenza di un tentativo di riciclaggio o autorici-
claggio in corso, negli strumenti di cooperazione si rappresentava di procedere per la sola
esportazione illecita oramai comunque improcedibile.
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