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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI
Tra tali elementi utili si possono ricomprendere non solo quelli necessari
a dimostrare che un reato è stato commesso, ma anche quelli utili a ricostruire
la legittimità del titolo e la buona fede del terzo possessore che potrebbe oppor-
si ad una restituzione, da richiedere con diverso strumento di cooperazione.
Inoltre, indicare che il bene di cui si richiede il sequestro sarà successiva-
mente confiscato nel procedimento nazionale e/o direttamente restituito allo
Stato o ad un terzo, è metodologicamente sbagliato, ingenera nell’Autorità di
esecuzione la prospettiva che il bene non ritorni e può costituire per questo la
base del diniego di riconoscimento dell’Ordine.
Nel caso in cui si ritenga comunque nell’OIE di richiedere il sequestro
probatorio del bene culturale, occorre tenere presente che i provvedimenti di
riconoscimento ed esecuzione, come previsto dalla Direttiva (art. 14) sono
impugnabili, di regola, anche da parte dei terzi astrattamente in buona fede.
Per quanto questioni di merito alla base dell’emissione dell’EIO non posso-
no costituire motivo d’impugnazione nello Stato di esecuzione, sarà bene nell’in-
dicare nell’ordine gli elementi disponibili in ordine alla legittimità del possesso.
Sarà pertanto opportuno:
nella sezione C dell’OIE, richiedere lo svolgimento di quelle attività utili
a dimostrare la mancanza di un diritto del terzo alla restituzione ;
(11)
nella sezione G, fornire tutti gli elementi già disponibili in relazione ai
quali un difetto di buona fede del terzo possessore possa ritenersi evincibile, ove
già disponibili, primi tra tutti il censimento nelle banche dati e pubblicazioni di
settore, della cui regolare consultazione nel mercato di riferimento sarà opportu-
no enfatizzare la rilevanza ed i riflessi sulla buona fede . Sarà a tal proposito
(12)
importante sottolineare la rilevanza internazionale della Banca dati del Comando
Carabinieri Patrimonio Culturale, ovvero di altre banche dati su cui il bene ogget-
to d’indagine sia censito , quale strumento di consultazione per gli operatori
(13)
professionali del settore, al fine di verificarne in concreto la due diligence nell’ac-
quisto e commercializzazione dei beni e, conseguentemente, la buona fede.
(11) Quindi, indagini finalizzate all’acquisizione della documentazione sulla provenienza del bene,
delle autorizzazioni di uscita prescritte, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che
il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati se il bene vi
era censito e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di
qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.
(12) In un caso avente ad oggetto un reperto censito nel cosiddetto archivio Becchina e venduto
ad una importante istituzione museale europea la compiuta identificazione della provenienza
delittuosa, l’inserimento nell’EIO di quegli elementi dai quali si poteva trarre ex ante un difetto
di cautela da parte di chi comprò, per il museo, il reperto, hanno determinato, pur nel diniego
da parte dell’autorità giudiziaria richiesta del provvedimento di sequestro per (indubbiamente
insussistenti) finalità probatorie, la decisione di restituzione spontanea da parte del museo
dell’opera di provenienza illecita.
(13) Tra le quali quella dell’Art Loss Register, che pure attinge, per i contenuti, a quella dell’Arma.
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