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STUDI MILITARI




                  Si trattava di un orientamento consolidatosi nel tempo, tanto che lo stesso
             Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare, da ultimo nella
             sua Guida tecnica “Procedure disciplinari” - anno 2021, nella Sez. Prima, Par. 4.2, pag.
             153, nell’affrontare il tema della richiesta di procedimento, afferma che: “La facoltà
             di richiesta di procedimento spetta esclusivamente al Comandante del Corpo di appartenenza
             organica del Militare, anche nel caso in cui quest’ultimo sia temporaneamente aggregato presso
             altro Corpo” e, a sostegno di tale affermazione richiama esplicitamente (nota
             171) proprio la sentenza n. 12127/1985 della Cassazione invocata nel ricorso.
                  In tale contesto viene ad inserirsi la recentissima sentenza qui in commento,
             che  pare  discostarsi  nettamente  dalla  precedente  impostazione  ermeneutica
             fatta propria, come si è testé notato, anche dalla prassi dell’autorità militare.
                  L’innovativa decisione prende le mosse dal testo dell’art. 726, d.P.R. 15
             marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
             ordinamento militare - d’ora in avanti: TUOM), disposizione che si occupa spe-
             cificamente dei doveri e delle funzioni del comandante di corpo e che risulta del
             tutto simile a quella contenuta nell’art. 22 dell’abrogato d.P.R. 18 luglio 1986, n.
             545, recante il Regolamento di disciplina militare. In particolare, del testo nor-
             mativo il collegio di legittimità valorizza gli aspetti più marcatamente sostanziali
             contenuti nel secondo comma dell’articolo, affermando che: “... ai fini della indi-
             viduazione di tale figura deve aversi riguardo al soggetto che è concretamente investito della
             potestà organizzativa e disciplinare sull’articolazione militare de qua e non certo il soggetto
             che è posto al vertice dell’ente di provenienza dell’agente”.
                  Di  conseguenza,  secondo  la  Cassazione:  “il  militare  impegnato  in  missione
             internazionale, pur mantenendo il rapporto di appartenenza organica con l’ente di provenien-
             za, cui sarà eventualmente riassegnato alla conclusione della missione, diventa funzionalmente
             dipendente dell’ente presso il quale presta effettivamente servizio, venendo sottoposto alla rela-
             tiva competenza disciplinare. E ciò in quanto appare indispensabile che i delicatissimi compiti
             assegnati al comandante di corpo siano attribuiti al militare posto al vertice dell’ente ove pre-
             sta servizio il sottoposto, dovendo il fatto di rilievo penale o disciplinare essere valutato da un
             organo inserito pienamente nel contesto militare dove l’illecito può essersi consumato, tanto più
             quando,  come  nel  caso  di  specie,  l’episodio  sia  accaduto  in  un  teatro  operativo  come
             l’Afghanistan, a migliaia di chilometri di distanza dalla sede di servizio dell’imputato, sì da
             rendere impensabile un intervento dell’ente di originaria assegnazione, totalmente estraneo allo
             specifico contesto operativo”. È evidente il radicale mutamento di indirizzo rispetto
             alla precedente giurisprudenza.
                  Occorre, però, considerare che la motivazione posta a sostegno della deci-
             sione si fonda, oltre che sul dato normativo, anche su considerazioni di fatto
             ricollegabili ad una logica di efficienza, la cui pregnanza appare particolarmente
             legata al contesto di una missione internazionale.


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