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STUDI MILITARI
Si trattava di un orientamento consolidatosi nel tempo, tanto che lo stesso
Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare, da ultimo nella
sua Guida tecnica “Procedure disciplinari” - anno 2021, nella Sez. Prima, Par. 4.2, pag.
153, nell’affrontare il tema della richiesta di procedimento, afferma che: “La facoltà
di richiesta di procedimento spetta esclusivamente al Comandante del Corpo di appartenenza
organica del Militare, anche nel caso in cui quest’ultimo sia temporaneamente aggregato presso
altro Corpo” e, a sostegno di tale affermazione richiama esplicitamente (nota
171) proprio la sentenza n. 12127/1985 della Cassazione invocata nel ricorso.
In tale contesto viene ad inserirsi la recentissima sentenza qui in commento,
che pare discostarsi nettamente dalla precedente impostazione ermeneutica
fatta propria, come si è testé notato, anche dalla prassi dell’autorità militare.
L’innovativa decisione prende le mosse dal testo dell’art. 726, d.P.R. 15
marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare - d’ora in avanti: TUOM), disposizione che si occupa spe-
cificamente dei doveri e delle funzioni del comandante di corpo e che risulta del
tutto simile a quella contenuta nell’art. 22 dell’abrogato d.P.R. 18 luglio 1986, n.
545, recante il Regolamento di disciplina militare. In particolare, del testo nor-
mativo il collegio di legittimità valorizza gli aspetti più marcatamente sostanziali
contenuti nel secondo comma dell’articolo, affermando che: “... ai fini della indi-
viduazione di tale figura deve aversi riguardo al soggetto che è concretamente investito della
potestà organizzativa e disciplinare sull’articolazione militare de qua e non certo il soggetto
che è posto al vertice dell’ente di provenienza dell’agente”.
Di conseguenza, secondo la Cassazione: “il militare impegnato in missione
internazionale, pur mantenendo il rapporto di appartenenza organica con l’ente di provenien-
za, cui sarà eventualmente riassegnato alla conclusione della missione, diventa funzionalmente
dipendente dell’ente presso il quale presta effettivamente servizio, venendo sottoposto alla rela-
tiva competenza disciplinare. E ciò in quanto appare indispensabile che i delicatissimi compiti
assegnati al comandante di corpo siano attribuiti al militare posto al vertice dell’ente ove pre-
sta servizio il sottoposto, dovendo il fatto di rilievo penale o disciplinare essere valutato da un
organo inserito pienamente nel contesto militare dove l’illecito può essersi consumato, tanto più
quando, come nel caso di specie, l’episodio sia accaduto in un teatro operativo come
l’Afghanistan, a migliaia di chilometri di distanza dalla sede di servizio dell’imputato, sì da
rendere impensabile un intervento dell’ente di originaria assegnazione, totalmente estraneo allo
specifico contesto operativo”. È evidente il radicale mutamento di indirizzo rispetto
alla precedente giurisprudenza.
Occorre, però, considerare che la motivazione posta a sostegno della deci-
sione si fonda, oltre che sul dato normativo, anche su considerazioni di fatto
ricollegabili ad una logica di efficienza, la cui pregnanza appare particolarmente
legata al contesto di una missione internazionale.
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