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STUDI MILITARI
diversi da quelli in cui l’autore del fatto si trova in servizio e dove verosimilmen-
te è stato commesso il reato. Ma ad una tale affermazione non può che far logi-
camente seguito quella ulteriore secondo cui sarebbe altrettanto incongruo che
un comandante, formalmente investito delle funzioni di PGM nei riguardi di un
determinato soggetto, non abbia su di lui anche la competenza in materia di
richiesta di procedimento.
Ad analoga conclusione si perviene ove si consideri che l’art. 1306,
comma 5, del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (Codice dell’ordinamento militare)
esplicitamente dispone che: “I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o
ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente”; sicché apparirebbe deci-
samente illogico che la competenza in materia disciplinare fosse disgiunta da
quella, per sua natura collegata, che consente all’autorità militare di stabilire se
(ovviamente nei limiti in cui ciò è previsto dal codice penale militare) un fatto
costituente reato militare meriti di essere oggetto di un procedimento penale o
di restare esclusivamente nell’alveo disciplinare.
Certo, esaminando la materia nel suo complesso, occorre considerare
anche la portata della disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 726
TUOM, che demanda a ciascuna Forza armata il compito di individuare gli
incarichi che comportano l’esercizio delle funzioni di comandante di corpo.
Nulla vieta, infatti, all’Autorità competente di entrare più nel dettaglio e disci-
plinare esplicitamente anche la questione dei poteri dei comandanti di corpo nei
confronti dei militari in posizione di comando o di aggregazione.
Il terreno per certi versi risulta già esplorato, ancorché con riguardo ad
altro tipo di situazioni. Infatti il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri,
in merito al problema concernente il personale militare in congedo, ha adottato
in data 20 novembre 2019 una specifica disposizione che, superando la giuri-
sprudenza in materia , ha individuato nel Comandante di Corpo territorial-
(4)
mente competente per il luogo di residenza del soggetto colui a cui attribuire le
competenze previste dall’art. 260 c.p.m.p.
Tale provvedimento, nei limiti della sua estensione all’interno dell’Arma,
ha di fatto risolto lo specifico problema, e appare corretto ritenere che non
abbia lasciato spazio alcuno a possibili diversi approcci interpretativi da parte
della giurisprudenza.
A nostro avviso, infatti, la disposizione contenuta nel comma secondo
dell’art. 726 TUOM, in cui sono descritte le funzioni che qualificano la figura
del comandante di corpo, non entrando nello specifico di tale tipo di questioni,
(4) Anche in relazione al personale in congedo, infatti, era stata la giurisprudenza (TSM 13
dicembre 1977) a fissare il criterio, ancora oggi seguito per le altre Forze armate, secondo cui
esercita le funzioni di cui trattasi il Comandante del Centro Documentale (ex Distretto
Militare) che custodisce i documenti matricolari.
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