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STUDI MILITARI




             diversi da quelli in cui l’autore del fatto si trova in servizio e dove verosimilmen-
             te è stato commesso il reato. Ma ad una tale affermazione non può che far logi-
             camente seguito quella ulteriore secondo cui sarebbe altrettanto incongruo che
             un comandante, formalmente investito delle funzioni di PGM nei riguardi di un
             determinato soggetto, non abbia su di lui anche la competenza in materia di
             richiesta di procedimento.
                  Ad  analoga  conclusione  si  perviene  ove  si  consideri  che  l’art.  1306,
             comma 5, del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (Codice dell’ordinamento militare)
             esplicitamente dispone che: “I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o
             ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente”; sicché apparirebbe deci-
             samente illogico che la competenza in materia disciplinare fosse disgiunta da
             quella, per sua natura collegata, che consente all’autorità militare di stabilire se
             (ovviamente nei limiti in cui ciò è previsto dal codice penale militare) un fatto
             costituente reato militare meriti di essere oggetto di un procedimento penale o
             di restare esclusivamente nell’alveo disciplinare.
                  Certo,  esaminando  la  materia  nel  suo  complesso,  occorre  considerare
             anche  la  portata  della  disposizione  contenuta  nel  terzo  comma  dell’art.  726
             TUOM, che demanda a ciascuna Forza armata il compito di individuare gli
             incarichi che comportano l’esercizio delle funzioni di comandante di corpo.
             Nulla vieta, infatti, all’Autorità competente di entrare più nel dettaglio e disci-
             plinare esplicitamente anche la questione dei poteri dei comandanti di corpo nei
             confronti dei militari in posizione di comando o di aggregazione.
                  Il terreno per certi versi risulta già esplorato, ancorché con riguardo ad
             altro tipo di situazioni. Infatti il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri,
             in merito al problema concernente il personale militare in congedo, ha adottato
             in data 20 novembre 2019 una specifica disposizione che, superando la giuri-
             sprudenza in materia , ha individuato nel Comandante di Corpo territorial-
                                 (4)
             mente competente per il luogo di residenza del soggetto colui a cui attribuire le
             competenze previste dall’art. 260 c.p.m.p.
                  Tale provvedimento, nei limiti della sua estensione all’interno dell’Arma,
             ha di fatto risolto lo specifico problema, e appare corretto ritenere che non
             abbia lasciato spazio alcuno a possibili diversi approcci interpretativi da parte
             della giurisprudenza.
                  A nostro avviso, infatti, la disposizione contenuta nel comma secondo
             dell’art. 726 TUOM, in cui sono descritte le funzioni che qualificano la figura
             del comandante di corpo, non entrando nello specifico di tale tipo di questioni,

             (4)  Anche  in  relazione  al  personale  in  congedo,  infatti,  era  stata  la  giurisprudenza  (TSM  13
                  dicembre 1977) a fissare il criterio, ancora oggi seguito per le altre Forze armate, secondo cui
                  esercita  le  funzioni  di  cui  trattasi  il  Comandante  del  Centro  Documentale  (ex  Distretto
                  Militare) che custodisce i documenti matricolari.

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