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LA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO EX ART. 260 CPMP NEI CONFRONTI DEI MILITARI
IN MISSIONE ALL’ESTERO E DI QUELLI IN COMANDO O IN AGGREGAZIONE
non può essere considerata alla stregua di un parametro normativo idoneo a
conferire al giudice penale militare il potere di effettuare un controllo di legitti-
mità sulle scelte effettuate dalla Forza armata, con riguardo alla loro coerenza
rispetto agli elementi descrittivi in essa esposti.
Peraltro, non va dimenticato che l’art. 726 TUOM attiene ai doveri dei
comandanti di corpo e, pertanto, non appare funzionale a porre vincoli al pote-
re discrezionale dell’autorità militare in materia di strutturazione degli incarichi
di comando e delle connesse competenze.
Al momento, tuttavia, salvo il caso specifico prima indicato riguardante
l’Arma dei Carabinieri, la questione resta meramente teorica con riferimento ai
militari in servizio in reparti diversi rispetto a quello di assegnazione, per cui, in
mancanza di esplicite determinazioni da parte delle autorità militari preposte, il
giudice deve necessariamente risolvere in via interpretativa il problema della
definizione dei confini entro i quali un soggetto, organicamente portatore delle
funzioni di comandante di corpo, possa legittimamente esercitare la facoltà pre-
vista dall’art. 260 c.p.m.p.
In conclusione, a nostro avviso, è possibile affermare che le ragioni utiliz-
zate dalla Corte di Cassazione nella recentissima sentenza che ha dato spunto a
queste note ben possono attagliarsi, oltre che alla posizione dei militari che
fanno parte dei contingenti in missione fuori area, anche a tutte le altre situa-
zioni di comando o di aggregazione, essendo più in linea con il quadro norma-
tivo di riferimento riconoscere il potere di esprimersi in ordine alla richiesta di
procedimento al comandante di corpo del reparto o del contingente presso cui
il militare presta effettivo servizio.
La soluzione appare inoltre più coerente con gli attuali principi che, a par-
tire dalla pur temporalmente remota legge sui principi della disciplina militare,
informano l’ordinamento militare e che, nella questione qui all’esame, impon-
gono di dare risalto più al collegamento funzionale con il comando ove si presta
servizio che all’incardinamento soggettivo del militare nel reparto di apparte-
nenza organica.
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