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LA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO EX ART. 260 CPMP NEI CONFRONTI DEI MILITARI
                    IN MISSIONE ALL’ESTERO E DI QUELLI IN COMANDO O IN AGGREGAZIONE




               non può essere considerata alla stregua di un parametro normativo idoneo a
               conferire al giudice penale militare il potere di effettuare un controllo di legitti-
               mità sulle scelte effettuate dalla Forza armata, con riguardo alla loro coerenza
               rispetto agli elementi descrittivi in essa esposti.
                    Peraltro, non va dimenticato che l’art. 726 TUOM attiene ai doveri dei
               comandanti di corpo e, pertanto, non appare funzionale a porre vincoli al pote-
               re discrezionale dell’autorità militare in materia di strutturazione degli incarichi
               di comando e delle connesse competenze.
                    Al momento, tuttavia, salvo il caso specifico prima indicato riguardante
               l’Arma dei Carabinieri, la questione resta meramente teorica con riferimento ai
               militari in servizio in reparti diversi rispetto a quello di assegnazione, per cui, in
               mancanza di esplicite determinazioni da parte delle autorità militari preposte, il
               giudice deve necessariamente risolvere in via interpretativa il problema della
               definizione dei confini entro i quali un soggetto, organicamente portatore delle
               funzioni di comandante di corpo, possa legittimamente esercitare la facoltà pre-
               vista dall’art. 260 c.p.m.p.
                    In conclusione, a nostro avviso, è possibile affermare che le ragioni utiliz-
               zate dalla Corte di Cassazione nella recentissima sentenza che ha dato spunto a
               queste  note  ben  possono  attagliarsi,  oltre  che  alla  posizione  dei  militari  che
               fanno parte dei contingenti in missione fuori area, anche a tutte le altre situa-
               zioni di comando o di aggregazione, essendo più in linea con il quadro norma-
               tivo di riferimento riconoscere il potere di esprimersi in ordine alla richiesta di
               procedimento al comandante di corpo del reparto o del contingente presso cui
               il militare presta effettivo servizio.
                    La soluzione appare inoltre più coerente con gli attuali principi che, a par-
               tire dalla pur temporalmente remota legge sui principi della disciplina militare,
               informano l’ordinamento militare e che, nella questione qui all’esame, impon-
               gono di dare risalto più al collegamento funzionale con il comando ove si presta
               servizio che all’incardinamento soggettivo del militare nel reparto di apparte-
               nenza organica.















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