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LA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO EX ART. 260 CPMP NEI CONFRONTI DEI MILITARI
IN MISSIONE ALL’ESTERO E DI QUELLI IN COMANDO O IN AGGREGAZIONE
In particolare, analizzando il testo della sentenza, si riscontra non solo una
decisa valorizzazione degli elementi descritti nel secondo comma dell’art. 726
del TUOM che qualificano in termini generali le funzioni e le responsabilità dei
comandanti di corpo nei confronti del personale che in concreto presta servizio
alle sue dipendenze, ma anche una forte accentuazione della circostanza che
l’episodio era accaduto nell’ambito di un contesto operativo in territorio estero,
quindi anche fisicamente distante dalla sede di servizio dell’imputato, con ciò
escludendosi l’efficacia e la congruità logica di un intervento, anche in chiave
disciplinare, dell’originario ente di assegnazione.
Inoltre, va anche ulteriormente rimarcato che i contingenti militari che
svolgono attività di missione fuori area sono caratterizzati da una composizione
spesso interforze, specificamente plasmata sulle finalità operative da perseguire,
e dalla individuazione di un comandante a cui, con riguardo a quella specifica
missione, sono conferite le funzioni di comandante di corpo (oltre che di datore
di lavoro) nei confronti del personale facente parte del contingente, tutto incar-
dinato in patria presso i rispettivi reparti.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, la soluzione adottata dalla
Cassazione appare indiscutibilmente corretta.
Occorre chiedersi, però, alla luce del peso evidente che hanno assunto ai
fini della decisione dei giudici i peculiari profili legati al contesto della missione
all’estero, se il nuovo orientamento sia in grado di soppiantare il precedente
anche con riguardo a quei fatti di reato che vedono coinvolti militari semplice-
mente comandati o aggregati presso altri reparti costituiti all’interno del terri-
torio nazionale. Orbene, pur tenendo conto delle citate specificità legate al caso
concreto, l’approdo cui è pervenuta la Suprema Corte appare in assoluto più
convincente e ben può essere preso come punto di arrivo idoneo a fissare un
nuovo principio generale in materia.
Militano in tal senso anche ulteriori elementi, in parte evocati dalla stessa
sentenza in esame. Ad esempio, appare di sicuro rilievo la disposizione conte-
nuta nel citato secondo comma dell’art. 726 TUOM, che attribuisce al coman-
dante di corpo le funzioni di polizia giudiziaria militare nei confronti dei propri
dipendenti .
(3)
Occorre considerare, infatti, che quest’ultima espressione non può non
ricomprendere tutto il personale concretamente in servizio presso il reparto,
indipendentemente dalla posizione organica, e ciò soprattutto perché sarebbe
impensabile che le funzioni di polizia giudiziaria militare siano svolte da un uffi-
ciale che esercita il proprio comando in un luogo e in un contesto del tutto
(3) Ai fini di una migliore efficacia del ragionamento, non si dimentichi che i comandanti di
corpo, ai sensi dell’art. 301 c.p.m.p., esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare nei
confronti non di tutti i militari indistintamente, ma solo di coloro che da essi dipendono.
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