Page 189 - Rassegna 2022-2
P. 189

LA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO EX ART. 260 CPMP NEI CONFRONTI DEI MILITARI
                    IN MISSIONE ALL’ESTERO E DI QUELLI IN COMANDO O IN AGGREGAZIONE




                    In particolare, analizzando il testo della sentenza, si riscontra non solo una
               decisa valorizzazione degli elementi descritti nel secondo comma dell’art. 726
               del TUOM che qualificano in termini generali le funzioni e le responsabilità dei
               comandanti di corpo nei confronti del personale che in concreto presta servizio
               alle sue dipendenze, ma anche una forte accentuazione della circostanza che
               l’episodio era accaduto nell’ambito di un contesto operativo in territorio estero,
               quindi anche fisicamente distante dalla sede di servizio dell’imputato, con ciò
               escludendosi l’efficacia e la congruità logica di un intervento, anche in chiave
               disciplinare, dell’originario ente di assegnazione.
                    Inoltre, va anche ulteriormente rimarcato che i contingenti militari che
               svolgono attività di missione fuori area sono caratterizzati da una composizione
               spesso interforze, specificamente plasmata sulle finalità operative da perseguire,
               e dalla individuazione di un comandante a cui, con riguardo a quella specifica
               missione, sono conferite le funzioni di comandante di corpo (oltre che di datore
               di lavoro) nei confronti del personale facente parte del contingente, tutto incar-
               dinato in patria presso i rispettivi reparti.
                    Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, la soluzione adottata dalla
               Cassazione appare indiscutibilmente corretta.
                    Occorre chiedersi, però, alla luce del peso evidente che hanno assunto ai
               fini della decisione dei giudici i peculiari profili legati al contesto della missione
               all’estero, se il nuovo orientamento sia in grado di soppiantare il precedente
               anche con riguardo a quei fatti di reato che vedono coinvolti militari semplice-
               mente comandati o aggregati presso altri reparti costituiti all’interno del terri-
               torio nazionale. Orbene, pur tenendo conto delle citate specificità legate al caso
               concreto, l’approdo cui è pervenuta la Suprema Corte appare in assoluto più
               convincente e ben può essere preso come punto di arrivo idoneo a fissare un
               nuovo principio generale in materia.
                    Militano in tal senso anche ulteriori elementi, in parte evocati dalla stessa
               sentenza in esame. Ad esempio, appare di sicuro rilievo la disposizione conte-
               nuta nel citato secondo comma dell’art. 726 TUOM, che attribuisce al coman-
               dante di corpo le funzioni di polizia giudiziaria militare nei confronti dei propri
               dipendenti .
                          (3)
                    Occorre considerare, infatti, che quest’ultima espressione non può non
               ricomprendere tutto il personale concretamente in servizio presso il reparto,
               indipendentemente dalla posizione organica, e ciò soprattutto perché sarebbe
               impensabile che le funzioni di polizia giudiziaria militare siano svolte da un uffi-
               ciale che esercita il proprio comando in un luogo e in un contesto del tutto

               (3)  Ai fini di una migliore efficacia del ragionamento, non si dimentichi che i comandanti di
                    corpo, ai sensi dell’art. 301 c.p.m.p., esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare nei
                    confronti non di tutti i militari indistintamente, ma solo di coloro che da essi dipendono.

                                                                                        187
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194