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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Ancora, nella sezione J, si suggerisce di fornire sintetiche ma adeguate
informazioni sui diritti d’impugnazione avverso l’OEI riconosciuti anche al
terzo nel nostro ordinamento dall’art. 28 del d.lgs. 108/2017, al fine di rendere
edotta l’Autorità di esecuzione della possibilità del possessore del bene, se effet-
tivamente estraneo al reato, di veder riconosciute il proprio buon diritto, anche
nel merito, davanti all’Autorità giudiziaria italiana.
4.4. Le procedure di sequestro, confisca e restituzione a terzi
Quale che sia lo strumento utilizzato per ottenere congelamento confisca
o restituzione del bene culturale, in relazione al paese richiesto, occorre tener
ben presente il problema dei concorrenti diritti degli eventuali terzi in buona
fede e valorizzare quindi, tanto nell’indagine, quanto nei provvedimenti giuri-
sdizionali cautelari e di confisca, ovvero nelle richieste di restituzione e nei rela-
tivi provvedimenti da eseguire all’estero, non solo gli elementi che dimostrino
la derivazione delittuosa del bene, ma anche quelli dai quali possa trarsi la dimo-
strazione quanto meno del difetto di acquisto diligente da parte del possessore
del bene da recuperare.
5. Il ruolo di Eurojust e del Desk italiano in materia di traffico di beni culturali
La cooperazione internazionale per il recupero dei beni culturali presenta
oggettive complessità procedurali, per la molteplicità degli strumenti giuridici
coinvolti, in ragione delle diversità delle cornici legali dei paesi di cui si richiede
la collaborazione, per la necessità, in molti casi, di estendere l’indagine all’estero
a temi diversi da quelli strettamente necessari all’esercizio dell’azione penale,
quali le verifiche delle legittimità dei diritti dei terzi.
Per un paese come l’Italia, produttore, proprietario o comunque ospitante
di uno dei maggiori patrimoni culturali del mondo vittima nel tempo di diverse
forme di spoliazione (dai saccheggi in periodo bellico, alle escavazioni illegali, ai
furti ed esportazioni illecite), a tali complessità deve farsi fronte con una strategia
di azioni giudiziarie penali adeguate negli approfondimenti investigativi e negli
strumenti di cooperazione utilizzati. L’iniziativa penale deve tener conto, ed even-
tualmente concorrere e giovarsi di altri tipi di intervento, di tipo civile, ammini-
strativo e diplomatico deputati ad attori diversi rispetto all’Autorità giudiziaria.
Il traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le
opere d’arte è specificamente richiamato nell’art. 3, comma 1, del Regolamento
(UE) 2018/1727 del 14 novembre 2018 che istituisce l’Agenzia dell’Unione
europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) tra le “forme gravi di
criminalità”.
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