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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
degli ordini di congelamento e confisca previsti dal Regolamento 1805/2018,
che consentono lo stesso tipo di restituzioni per i legittimi proprietari, ma
all’esito di un procedimento e di decisioni giurisdizionali (il sequestro preventi-
vo o la confisca), rispetto ai quali il terzo in buona fede ha maggiori garanzie e
poteri di impugnazione, sia nell’ordinamento dello Stato richiedente che in
quello dello Stato richiesto.
3.4. La Convenzione di Strasburgo 1959 e il suo secondo protocollo
La Convenzione del Consiglio d’europa del 1959 sull’assistenza penale,
con i suoi protocolli, costituisce lo strumento principale per la cooperazione
giudiziaria verso paesi che non fanno parte dell’Unione nella specifica materia
dei beni culturali.
La Convenzione prevede la possibilità di richiedere attività investigative. Il
suo secondo Protocollo ratificato ed eseguito in Italia con la legge 88/2019,
disciplina le cautele a carattere probatorio e preventivo (art. 24) e le restituzioni
(art. 12).
A proposito delle cautele, su richiesta della Parte richiedente, la Parte
destinataria della richiesta, in conformità con la propria legislazione nazionale,
può adottare misure provvisorie allo scopo di preservare le prove, mantenendo
una situazione esistente o la protezione di interessi giuridici in pericolo. La
Parte richiesta può accogliere la richiesta parzialmente o a determinate condi-
zioni, in particolare relative al tempo della limitazione.
La norma sulle restituzioni ricalca la previsione dell’art. 8 della
Convenzione di Bruxelles del 2000, prevedendo la possibilità di restituzione
diretta al legittimo proprietario e salvi sempre i diritti dei terzi.
Valgono pertanto le considerazioni già formulate al paragrafo che precede
sulla necessità di approfonditi accertamenti, in questo settore, delle relazioni tra
beni culturali e terzi che possono vantare diritti in relazione agli stessi.
3.5. Indagini, ordini di congelamento e confisca da eseguire nel Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord
A seguito dell’ uscita del Regno Unito dall’Unione europea, la cooperazio-
ne giudiziaria con il primo risulta attualmente regolata dalla parte terza
dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea
e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (d’ora in avanti anche TCA) le cui
previsioni, ai sensi dell’art. 12, si applicano a condizione di reciprocità a titolo
provvisorio a decorrere dal 10 gennaio 2021, in attesa che siano espletate le
procedure necessarie per la loro entrata in vigore.
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