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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




             degli ordini di congelamento e confisca previsti dal Regolamento 1805/2018,
             che  consentono  lo  stesso  tipo  di  restituzioni  per  i  legittimi  proprietari,  ma
             all’esito di un procedimento e di decisioni giurisdizionali (il sequestro preventi-
             vo o la confisca), rispetto ai quali il terzo in buona fede ha maggiori garanzie e
             poteri  di  impugnazione,  sia  nell’ordinamento  dello  Stato  richiedente  che  in
             quello dello Stato richiesto.

             3.4. La Convenzione di Strasburgo 1959 e il suo secondo protocollo
                  La Convenzione del Consiglio d’europa del 1959 sull’assistenza penale,
             con i suoi protocolli, costituisce lo strumento principale per la cooperazione
             giudiziaria verso paesi che non fanno parte dell’Unione nella specifica materia
             dei beni culturali.
                  La Convenzione prevede la possibilità di richiedere attività investigative. Il
             suo secondo Protocollo ratificato ed eseguito in Italia con la legge 88/2019,
             disciplina le cautele a carattere probatorio e preventivo (art. 24) e le restituzioni
             (art. 12).
                  A  proposito  delle  cautele,  su  richiesta  della  Parte  richiedente,  la  Parte
             destinataria della richiesta, in conformità con la propria legislazione nazionale,
             può adottare misure provvisorie allo scopo di preservare le prove, mantenendo
             una  situazione  esistente  o  la  protezione  di  interessi  giuridici  in  pericolo.  La
             Parte richiesta può accogliere la richiesta parzialmente o a determinate condi-
             zioni, in particolare relative al tempo della limitazione.
                  La  norma  sulle  restituzioni  ricalca  la  previsione  dell’art.  8  della
             Convenzione di Bruxelles del 2000, prevedendo la possibilità di restituzione
             diretta al legittimo proprietario e salvi sempre i diritti dei terzi.
                  Valgono pertanto le considerazioni già formulate al paragrafo che precede
             sulla necessità di approfonditi accertamenti, in questo settore, delle relazioni tra
             beni culturali e terzi che possono vantare diritti in relazione agli stessi.

             3.5. Indagini,  ordini  di  congelamento  e  confisca  da  eseguire  nel  Regno  Unito  di  Gran
                 Bretagna e Irlanda del Nord
                  A seguito dell’ uscita del Regno Unito dall’Unione europea, la cooperazio-
             ne  giudiziaria  con  il  primo  risulta  attualmente  regolata  dalla  parte  terza
             dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea
             e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno unito di
             Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (d’ora in avanti anche TCA) le cui
             previsioni, ai sensi dell’art. 12, si applicano a condizione di reciprocità a titolo
             provvisorio a decorrere dal 10 gennaio 2021, in attesa che siano espletate le
             procedure necessarie per la loro entrata in vigore.


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