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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI




                    Tra i tanti, l’assenza di documentazione contabile comprovante la prove-
               nienza lecita dei beni, le dichiarazioni a contenuto confessorio di alcuni partecipi
               (la moglie di Becchina titolare della Palladion circa la provenienza illecita di tutti
               i reperti di provenienza dell’Italia meridionale e Sardegna trattati dalla predetta
               galleria, quelle di alcuni restauratori, del riciclatore Robert Echt), la provenienza
               da siti italici dei reperti riscostruita dalle consulenze rese nei procedimenti a
               carico dei due trafficanti, il ruolo consapevole degli intermediari e studiosi col-
               legati ai musei dove si trovano alcuni dei reperti da recuperare, l’assenza di qual-
               sivoglia documento all’esportazione da parte delle competenti autorità italiane.
                    L’adeguata valorizzazione di tali elementi nello strumento di cooperazione
               utilizzato a fini di indagine, sequestro o confisca, può costituire il volano per
               una restituzione su base volontaria.
                    Tali  circostanze  si  sono  verificate  in  almeno  un  caso  azionato  dalla
               Procura di Roma, trattato dal nostro Desk, dove alcuni di tali elementi sono stati
               riportati nell’OIE, hanno determinato la decisione di restituzione spontanea, in
               via amministrativa, da parte del Governo olandese.
                    Dal punto di vista metodologico vi è poi da osservare che in questi casi,
               oltre che con l’indagine a carico di ignoti per esportazione illecita e ricettazione
               può parallelamente procedersi con richiesta di confisca tramite incidente di ese-
               cuzione nei procedimenti originari, ovvero con OEI emesso in un nuovo pro-
               cedimento a carico degli stessi Becchina e/o Medici, ed ottenere, anche tramite
               archiviazione, la confisca per l’esportazione illecita dei manufatti.


               3.  Gli strumenti di cooperazione esperibili per ottenere la restituzione
                  dei beni culturali: le diverse opzioni in campo e le sinergie operative

               3.1 Le restituzioni in via privata e amministrativa previste dalla normativa internazionale
                    Il regime giuridico di tali restituzioni è stato disciplinato, nel tempo, con i
               seguenti principali strumenti di diritto internazionale:
                      la Convenzione UNESCO 1970, che prevede la restituzione, mediante
               canali diplomatici, dei soli beni rubati in musei o istituzioni pubbliche situati sul
               territorio di uno Stato contraente;
                      la Convenzione UNIDROIT 1995, che introduce un generale obbligo
               di restituzione dei beni culturali rubati;
                      la Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale del 2000,
               di cui si stanno scoprendo inediti ambiti operativi come quelli relativi al traffico
               di beni culturali ove vi sia il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;



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