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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI
rispetto alle varie problematiche emergenti, nel cui contesto poter anche indivi-
duare soluzioni coerenti nelle varie procedure trattate e possibili buone pratiche.
Si è pertanto provveduto ad effettuare un’analisi dei casi Eurojust aperti
dall’Italia o già definiti presso l’Agenzia in materia di beni culturali, al fine di
verificare le caratteristiche principali delle procedure trattate, individuare i pre-
supposti giuridici delle scelte operate dalle nostre Autorità giudiziarie, le conse-
guenti criticità sussistenti, evincibili dalle risposte ricevute dalle Autorità giudi-
ziarie estere.
Analizzato il quadro normativo interno e quello internazionale, nei limiti
delle informazioni evincibili dai casi operativi per cui è stata richiesta assistenza,
si è ritenuto utile redigere la presente nota, che culmina con possibili linee guida
per le autorità giudiziarie nazionali in vista della maggiore efficacia delle proce-
dure di cooperazione.
2. Le problematiche emerse nelle procedure di recupero dei beni culturali
all’estero
2.1. I beni oggetto dei procedimenti, l’esportazione illecita e la confisca senza condanna:
istituti di difficile comprensione all’estero
Non tutte le procedure gestite hanno riguardato beni culturali. Alcune
sono relative ad oggetti d’arte ovvero di antiquariato di proprietà privata che
non rientrano, comunque, nella categoria dei beni culturali ai sensi dell’art. 10
del d.lgs. 42/2004, in difetto di “interesse artistico, storico, archeologico, etno-
antropologico, bibliografico, documentale o archivistico”.
In questi casi, nell’impossibilità di contestare il reato di esportazione illecita,
il ricorso a strumenti di cooperazione appare privo di utilità pratica quando il
reato per cui si procede risulti oramai prescritto. Proprio per ovviare al problema
della prescrizione, nella maggior parte dei casi di cooperazione analizzati, risulta
contestato il delitto previsto dall’art. 174 del d.lgs. 42/2004 (ora 518-undecies c.p.)
che prevede la confisca non solo dei “beni culturali” stricto jure, ma anche delle
cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico,
documentale o archivistico, o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di
tutela ai sensi della normativa sui beni culturali illecitamente esportate, salvo
che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca (ora prevista
in continuità con le norme previgenti e risalenti fino al 1909 anche dall’art.
518-duodevicies c.p.) ha luogo in conformità delle norme della legge doganale
relative alle cose oggetto di contrabbando. Conseguentemente può aver luogo
anche in caso di assenza di condanna.
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