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DOTTRINA
6. Ratio legis
Per meglio comprendere la finalità della legge 694/74, bisogna tenere in
considerazione il momento storico in cui la legge fu promulgata, ovvero nel
pieno degli anni di piombo, l’incidenza e la frequenza dei dirottamenti aerei
all’epoca , il sanguinoso attentato all’aeroporto di Roma Fiumicino dell’anno
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precedente e le rudimentali tecnologie del tempo, quando presenti, per
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contrastare l’accesso abusivo di armi ed esplosivi a bordo di velivoli.
Sebbene dai lavori parlamentari risulti che il provvedimento nasca a seguito
dagli accordi stipulati nella conferenza di Montreal del settembre 1971 (40) appare
evidente che la normativa rispondesse a due esigenze, la prima era quella di
ridurre il rischio di ingresso abusivo di armi a bordo di velivoli le cui tratte inte-
ressavano aeroporti italiani , la seconda era quella di garantire a chi
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poteva/doveva girare armato per conto dello Stato [ufficiali ed agenti di pub-
blica sicurezza e appartenenti alle Forze armate, tenendo conto che all’epoca
non esisteva ancora la polizia di Stato ma il Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza ad ordinamento militare, n.d.a.] di poterlo fare in modo anonimo e
discreto ma avendo la possibilità, qualora fosse stato necessario, di far uso delle
armi subito prima dell’imbarco ovvero immediatamente dopo lo sbarco .
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(38) Secondo uno studio della Aviation Safety Network, nel decennio 1963-1974 si sono regi-
strati 354 dirottamenti a livello mondiale. Per approfondimenti https://aviation-
safety.net/statistics/period/stats.php?cat=H2.
(39) Alle ore 12:51 del 17 dicembre 1973 un commando terrorista palestinese composto da cin-
que persone fece irruzione all’interno del terminal di Fiumicino e, dopo essersi fatto strada
fino alla pista sparando all’impazzata e uccidendo due persone, raggiunse il parcheggio degli
aeromobili dell’aeroporto e si diresse verso un velivolo della Pan Am all’interno del quale lan-
ciò una bomba al fosforo e due granate dirompenti provocando trenta morti. Subito dopo
salì su un velivolo della Lufthansa pronto a partire per Monaco di Baviera con sei agenti della
dogana presi in ostaggio ed obbligò l’equipaggio a decollare alla volta di Atene dove uccise
un ostaggio italiano. Dopo varie vicissitudini l’aereo si fermò definitivamente a Kuwait City
dove gli ostaggi vennero liberati e gli attentatori fuggirono ma vennero catturati poco dopo.
In totale si registrarono trentaquattro morti e oltre quindici feriti.
(40) Camera dei Deputati - Commissioni in sede legislativa, pagg. 365-372, VI Legislatura -
Seconda Commissione, seduta dell’11 dicembre 1974, introduzione del Relatore, On. M. ZOLLA,
“il provvedimento si inquadra nelle iniziative per un più efficace sistema di prevenzione e
scaturisce anche dagli accordi stipulati nella conferenza di Montreal del settembre 1971”,
366, ed intervento dell’On. G. ZAMBERLETTI, Sottosegretario di Stato per l’interno, “questo
disegno di legge […] si inserisce nelle richieste della convenzione di Montreal”, 370.
(41) Camera dei Deputati - Commissioni in sede legislativa, cit., intervento degli On. G. ALFANO,
“per affrontare questo grave problema non esiste, allo stato, alcuna legge adeguata. […] in
rapporto a simili gravissimi fatti [l’attentato all’aeroporto di Fiumicino del 17 dicembre 1973,
n.d.a.] il provvedimento vuole rappresentare una misura precauzionale nei confronti di quei
viaggiatori che potrebbero reagire di propria iniziativa contro l’eventuale minaccia di coloro
che assalgono gli aeromobili”, 367, e S. FLAMIGNI, “il provvedimento […] non elimina del
tutto i pericoli […] ci esponiamo al rischio che eventuali dirottatori si camuffino […] sotto
la veste delle persone autorizzate a portare con sé armi”, 368.
(42) Camera dei Deputati - Commissioni in sede legislativa, pag. 365, cit., intervento del Relatore,
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