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DOTTRINA




             6.  Ratio legis
                  Per meglio comprendere la finalità della legge 694/74, bisogna tenere in
             considerazione il momento storico in cui la legge fu promulgata, ovvero nel
             pieno degli anni di piombo, l’incidenza e la frequenza dei dirottamenti aerei
             all’epoca , il sanguinoso attentato all’aeroporto di Roma Fiumicino dell’anno
                     (38)
             precedente  e  le  rudimentali  tecnologie  del  tempo,  quando  presenti,  per
                       (39)
             contrastare l’accesso abusivo di armi ed esplosivi a bordo di velivoli.
                  Sebbene dai lavori parlamentari risulti che il provvedimento nasca a seguito
             dagli accordi stipulati nella conferenza di Montreal del settembre 1971 (40)  appare
             evidente che la normativa rispondesse a due esigenze, la prima era quella di
             ridurre il rischio di ingresso abusivo di armi a bordo di velivoli le cui tratte inte-
             ressavano  aeroporti  italiani ,  la  seconda  era  quella  di  garantire  a  chi
                                         (41)
             poteva/doveva girare armato per conto dello Stato [ufficiali ed agenti di pub-
             blica sicurezza e appartenenti alle Forze armate, tenendo conto che all’epoca
             non esisteva ancora la polizia di Stato ma il Corpo delle guardie di pubblica
             sicurezza ad ordinamento militare, n.d.a.] di poterlo fare in modo anonimo e
             discreto ma avendo la possibilità, qualora fosse stato necessario, di far uso delle
             armi subito prima dell’imbarco ovvero immediatamente dopo lo sbarco .
                                                                                  (42)
             (38)  Secondo uno studio della Aviation Safety Network, nel decennio 1963-1974 si sono regi-
                  strati  354 dirottamenti a livello mondiale. Per approfondimenti https://aviation-
                  safety.net/statistics/period/stats.php?cat=H2.
             (39)  Alle ore 12:51 del 17 dicembre 1973 un commando terrorista palestinese composto da cin-
                  que persone fece irruzione all’interno del terminal di Fiumicino e, dopo essersi fatto strada
                  fino alla pista sparando all’impazzata e uccidendo due persone, raggiunse il parcheggio degli
                  aeromobili dell’aeroporto e si diresse verso un velivolo della Pan Am all’interno del quale lan-
                  ciò una bomba al fosforo e due granate dirompenti provocando trenta morti. Subito dopo
                  salì su un velivolo della Lufthansa pronto a partire per Monaco di Baviera con sei agenti della
                  dogana presi in ostaggio ed obbligò l’equipaggio a decollare alla volta di Atene dove uccise
                  un ostaggio italiano. Dopo varie vicissitudini l’aereo si fermò definitivamente a Kuwait City
                  dove gli ostaggi vennero liberati e gli attentatori fuggirono ma vennero catturati poco dopo.
                  In totale si registrarono trentaquattro morti e oltre quindici feriti.
             (40)  Camera  dei  Deputati  -  Commissioni  in  sede  legislativa,  pagg.  365-372,  VI  Legislatura  -
                  Seconda Commissione, seduta dell’11 dicembre 1974, introduzione del Relatore, On. M. ZOLLA,
                  “il provvedimento si inquadra nelle iniziative per un più efficace sistema di prevenzione e
                  scaturisce anche dagli accordi stipulati nella conferenza di Montreal del settembre 1971”,
                  366, ed intervento dell’On. G. ZAMBERLETTI, Sottosegretario di Stato per l’interno, “questo
                  disegno di legge […] si inserisce nelle richieste della convenzione di Montreal”, 370.
             (41)  Camera dei Deputati - Commissioni in sede legislativa, cit., intervento degli On. G. ALFANO,
                  “per affrontare questo grave problema non esiste, allo stato, alcuna legge adeguata. […] in
                  rapporto a simili gravissimi fatti [l’attentato all’aeroporto di Fiumicino del 17 dicembre 1973,
                  n.d.a.] il provvedimento vuole rappresentare una misura precauzionale nei confronti di quei
                  viaggiatori che potrebbero reagire di propria iniziativa contro l’eventuale minaccia di coloro
                  che assalgono gli aeromobili”, 367, e S. FLAMIGNI, “il provvedimento […] non elimina del
                  tutto i pericoli […] ci esponiamo al rischio che eventuali dirottatori si camuffino […] sotto
                  la veste delle persone autorizzate a portare con sé armi”, 368.
             (42)  Camera dei Deputati - Commissioni in sede legislativa, pag. 365, cit., intervento del Relatore,

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