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DOTTRINA
Altra disposizione di interesse è l’art. 1349, c.o.m., avente ad oggetto
“ordini militari”, il cui primo comma stabilisce che “gli ordini devono, confor-
memente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di
svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto”.
Analizzando in combinato disposto l’art. 833, c.n., che, come visto sub 1.I,
dispone che “il comando dell’aeromobile [possa, n.d.a.] essere dato soltanto a
persone munite della prescritta abilitazione”, con gli artt. 492 e 1349, c.o.m.,
appena analizzati, si può evincere un principio generale che potrebbe essere
espresso nei seguenti termini “con riguardo alle attività tecniche e specialistiche
inerenti la condotta del volo e la flight safety, il comandante dell’aeromobile mili-
tare non è soggetto all’autorità di alcun superiore gerarchico presente a bordo
salvo che lo stesso non sia in possesso di tutti i brevetti e le abilitazioni previste
per la condotta di quello specifico velivolo nel qual caso, purché sia stato dichia-
rato «allenato e addestrato», il superiore gerarchico può assumere il comando
del velivolo per la successiva condotta della missione”.
Tale principio, non nuovo né innovativo nel mondo militare, risponde
(36)
all’esigenza di tutelare sia l’autonomia decisionale, nella materia tecnico specia-
listica, del comandante dell’aeromobile militare sia l’aspettativa del superiore
gerarchico di emanare ordini che non restino disattesi purché, avendo egli le
competenze specialistiche per emanare quell’ordine, assuma de facto il comando
del velivolo.
(36) Una previsione simile è contenuta nell’art. 1370, comma 3, lettera e), t.u.r.o.m., nella parte in
cui prevede che, nel procedimento disciplinare, il militare difensore “non può essere punito
per i fatti che rientrano nell’espletamento del mandato”.
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