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DOTTRINA




             3.  Il comandante di aeromobile militare
                  Se dare una definizione completa ed univoca della figura del comandante
             di aeromobile civile non è cosa affatto facile, assai più arduo è trovare un ter-
             mine che delinei in modo chiaro ed omnicomprensivo la figura del comandante
             dell’aeromobile militare.
                  Egli, infatti, non è investito dei poteri e delle funzioni facenti capo al suo
             omologo civile poiché, ai sensi dell’art. 748, comma 1, c.n., “salva diversa dispo-
             sizione, non si applicano le norme del [codice della navigazione, n.d.a.] agli aero-
             mobili militari, di dogana, delle forze di polizia dello Stato e del Corpo nazio-
             nale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma del-
             l’articolo 744” .
                          (30)
                  Il principio di non applicabilità ai velivoli militari del codice della naviga-
             zione è rinforzato dal dettato dell’art. 748, comma 4, c.n., nel quale viene san-
             cito che le norme del codice della navigazione, “salva diversa specifica disposi-
             zione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture
             appartenenti al ministero della difesa ed agli altri ministeri che impiegano aero-
             mobili di Stato di loro proprietà”.
                  Preliminarmente si osserva che, curiosamente, nonostante la relativamente
             recente ed abbondante produzione normativa in materia di ordinamento militare,
             nulla è stato novellato sugli aeromobili militari. Infatti il d.lgs. 15 marzo 2010,
             n.  66,  “codice  dell’ordinamento  militare”,  all’art.  239,  fornisce  una  puntuale
             definizione delle navi militari e navi da guerra , all’art. 243 prevede una parti-
                                                         (31)
             colare  disciplina  delle  unità  navali  di  Esercito,  Aeronautica,  Carabinieri  e
             Capitanerie  e dedica la Sezione II del Libro Secondo, Titolo II, Capo III agli
                       (32)
             aeromobili a pilotaggio remoto delle forze armate ma non dice nulla sugli aero-
             mobili militari in senso stretto.


             (30)  Cfr. art. 744, comma 4, c.n. “sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati
                  da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicu-
                  rezza nazionale”.
             (31)  Cfr. art. 239, c.o.m, rubricato “navi militari e navi da guerra”. “1. Sono navi militari quelle
                  che hanno i seguenti requisiti: a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per
                  la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d’impiego, in navi di prima linea,
                  navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni sta-
                  bilite con decreto del Ministro della difesa; b) sono comandate ed equipaggiate da personale
                  militare, sottoposto alla relativa disciplina; c) recano i segni distintivi della Marina militare o
                  di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare. 2. Per «nave da guerra» si
                  intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi
                  esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di
                  marina al servizio dello Stato e iscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in documento
                  equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare. 3. La nave da
                  guerra costituisce una parte del territorio dello Stato”.
             (32)  L’art. 243, c.o.m, comma primo, dispone che tali “unità navali […] sono iscritte in ruoli spe-
                  ciali del naviglio militare dello Stato”.

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