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DOTTRINA
3. Il comandante di aeromobile militare
Se dare una definizione completa ed univoca della figura del comandante
di aeromobile civile non è cosa affatto facile, assai più arduo è trovare un ter-
mine che delinei in modo chiaro ed omnicomprensivo la figura del comandante
dell’aeromobile militare.
Egli, infatti, non è investito dei poteri e delle funzioni facenti capo al suo
omologo civile poiché, ai sensi dell’art. 748, comma 1, c.n., “salva diversa dispo-
sizione, non si applicano le norme del [codice della navigazione, n.d.a.] agli aero-
mobili militari, di dogana, delle forze di polizia dello Stato e del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma del-
l’articolo 744” .
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Il principio di non applicabilità ai velivoli militari del codice della naviga-
zione è rinforzato dal dettato dell’art. 748, comma 4, c.n., nel quale viene san-
cito che le norme del codice della navigazione, “salva diversa specifica disposi-
zione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture
appartenenti al ministero della difesa ed agli altri ministeri che impiegano aero-
mobili di Stato di loro proprietà”.
Preliminarmente si osserva che, curiosamente, nonostante la relativamente
recente ed abbondante produzione normativa in materia di ordinamento militare,
nulla è stato novellato sugli aeromobili militari. Infatti il d.lgs. 15 marzo 2010,
n. 66, “codice dell’ordinamento militare”, all’art. 239, fornisce una puntuale
definizione delle navi militari e navi da guerra , all’art. 243 prevede una parti-
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colare disciplina delle unità navali di Esercito, Aeronautica, Carabinieri e
Capitanerie e dedica la Sezione II del Libro Secondo, Titolo II, Capo III agli
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aeromobili a pilotaggio remoto delle forze armate ma non dice nulla sugli aero-
mobili militari in senso stretto.
(30) Cfr. art. 744, comma 4, c.n. “sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati
da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicu-
rezza nazionale”.
(31) Cfr. art. 239, c.o.m, rubricato “navi militari e navi da guerra”. “1. Sono navi militari quelle
che hanno i seguenti requisiti: a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per
la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d’impiego, in navi di prima linea,
navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni sta-
bilite con decreto del Ministro della difesa; b) sono comandate ed equipaggiate da personale
militare, sottoposto alla relativa disciplina; c) recano i segni distintivi della Marina militare o
di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare. 2. Per «nave da guerra» si
intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi
esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di
marina al servizio dello Stato e iscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in documento
equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare. 3. La nave da
guerra costituisce una parte del territorio dello Stato”.
(32) L’art. 243, c.o.m, comma primo, dispone che tali “unità navali […] sono iscritte in ruoli spe-
ciali del naviglio militare dello Stato”.
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