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DEFINIZIONE, POTERI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DI AEROMOBILE
                     CIVILE E MILITARE E IL PORTO DELLE ARMI A BORDO DEI VELIVOLI




                    Dall’acquisto dello stato di militare, infatti, deriva, ex art. 621, c.o.m., “l’os-
               servanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal
               presente codice e dal regolamento”. Fra i più vincolanti vi sono quelli previsti
               dall’art. art. 715, t.u.r.o.m., rubricato “doveri attinenti alla dipendenza gerarchica”,
               fra i quali si evidenziano “i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei
               confronti dei superiori di grado e dei militari pari grado o di grado inferiore
               investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni
               loro conferite” (art. 715, comma 1, lettera b).
                    Appare evidente che il comandante di aeromobile militare si potrebbe, e
               non di rado si trova, nella scomoda posizione di essere un vero e proprio deus
               ex machina nei confronti di tutte le persone presenti a bordo del velivolo - e che
               da lui dipendono anche disciplinarmente - e, contestualmente, tenuto ad eseguire
               ordini che promanano da un altro membro dell’equipaggio, se non addirittura
               un trasportato, che riveste un grado superiore al suo.
                    Tale situazione di stallo potrebbe, qualora non si dovesse risolvere, arre-
               care un pregiudizio, anche grave, alla sicurezza del volo.
                    Considerato che l’ipotesi di discrepanze fra membri dell’equipaggio è di fatto
               risolvibile facendo ricorso, in extrema ratio, alle ipotesi di crew incapacitation ,
                                                                                         (34)
               rimane da capire come venire a capo della questione, stante l’assenza di previ-
               sioni di legge specifiche , nel caso l’ordine inerente la condotta del volo pro-
                                       (35)
               venga da un superiore gerarchico del comandante che sia passeggero. Per giun-
               gere ad una soluzione ci si deve rifare al quadro normativo vigente interpolando
               più disposizioni e ragionando per analogia.
                    Preliminarmente ci viene in soccorso l’art. 492, c.o.m., avente ad oggetto
               “comandante  militare”.  Il  primo  comma  di  tale  articolo  prevede  che  “sulle
               navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della difesa […] il […] Ministero
               può conferire al commissario statale il titolo e le attribuzioni di comandante
               militare, se è ufficiale di vascello della Marina militare ovvero ufficiale o sot-
               tufficiale del Corpo degli equipaggi militari marittimi, appartenente a categorie
               che conferiscano l’idoneità al comando della nave o del galleggiante su cui è
               imbarcato”.
                    I successivi commi prevedono una serie di ordini che il comandante mili-
               tare può dare al comandante della nave o galleggiante il quale è obbligato ad
               eseguirli o farli eseguire.


               (34)  Regolamentata dell’EASA (European Aviation Safety Agency) con Regulations (EU) 965/2012 on air
                    operations - AMC & GM to Annex III (Part-ORO), in www.easa.europa.eu/ sites/default/dfu.
               (35)  Si ritiene che l’art. 715, comma 1, lett. b), nella seconda parte in cui prevede la subordinazione
                    anche  nei  confronti  “dei  militari  pari  grado  o  di  grado  inferiore  investiti  di  funzioni  di
                    comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite” non sia comunque
                    sufficiente a dirimere la questione in modo esaustivo.

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