Page 59 - Rassegna 2022-1_2
P. 59
DEFINIZIONE, POTERI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DI AEROMOBILE
CIVILE E MILITARE E IL PORTO DELLE ARMI A BORDO DEI VELIVOLI
Dall’acquisto dello stato di militare, infatti, deriva, ex art. 621, c.o.m., “l’os-
servanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal
presente codice e dal regolamento”. Fra i più vincolanti vi sono quelli previsti
dall’art. art. 715, t.u.r.o.m., rubricato “doveri attinenti alla dipendenza gerarchica”,
fra i quali si evidenziano “i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei
confronti dei superiori di grado e dei militari pari grado o di grado inferiore
investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni
loro conferite” (art. 715, comma 1, lettera b).
Appare evidente che il comandante di aeromobile militare si potrebbe, e
non di rado si trova, nella scomoda posizione di essere un vero e proprio deus
ex machina nei confronti di tutte le persone presenti a bordo del velivolo - e che
da lui dipendono anche disciplinarmente - e, contestualmente, tenuto ad eseguire
ordini che promanano da un altro membro dell’equipaggio, se non addirittura
un trasportato, che riveste un grado superiore al suo.
Tale situazione di stallo potrebbe, qualora non si dovesse risolvere, arre-
care un pregiudizio, anche grave, alla sicurezza del volo.
Considerato che l’ipotesi di discrepanze fra membri dell’equipaggio è di fatto
risolvibile facendo ricorso, in extrema ratio, alle ipotesi di crew incapacitation ,
(34)
rimane da capire come venire a capo della questione, stante l’assenza di previ-
sioni di legge specifiche , nel caso l’ordine inerente la condotta del volo pro-
(35)
venga da un superiore gerarchico del comandante che sia passeggero. Per giun-
gere ad una soluzione ci si deve rifare al quadro normativo vigente interpolando
più disposizioni e ragionando per analogia.
Preliminarmente ci viene in soccorso l’art. 492, c.o.m., avente ad oggetto
“comandante militare”. Il primo comma di tale articolo prevede che “sulle
navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della difesa […] il […] Ministero
può conferire al commissario statale il titolo e le attribuzioni di comandante
militare, se è ufficiale di vascello della Marina militare ovvero ufficiale o sot-
tufficiale del Corpo degli equipaggi militari marittimi, appartenente a categorie
che conferiscano l’idoneità al comando della nave o del galleggiante su cui è
imbarcato”.
I successivi commi prevedono una serie di ordini che il comandante mili-
tare può dare al comandante della nave o galleggiante il quale è obbligato ad
eseguirli o farli eseguire.
(34) Regolamentata dell’EASA (European Aviation Safety Agency) con Regulations (EU) 965/2012 on air
operations - AMC & GM to Annex III (Part-ORO), in www.easa.europa.eu/ sites/default/dfu.
(35) Si ritiene che l’art. 715, comma 1, lett. b), nella seconda parte in cui prevede la subordinazione
anche nei confronti “dei militari pari grado o di grado inferiore investiti di funzioni di
comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite” non sia comunque
sufficiente a dirimere la questione in modo esaustivo.
57