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DEFINIZIONE, POTERI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DI AEROMOBILE
CIVILE E MILITARE E IL PORTO DELLE ARMI A BORDO DEI VELIVOLI
La previsione dell’art. 4, legge 694/74 è infatti estremamente ampia
nella parte in cui esonera le categorie citate dagli obblighi previsti dalla stessa
legge.
Tali obblighi, invero, sono in primis e sostanzialmente obblighi di comuni-
cazione/denuncia; manlevando ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ed
appartenenti alle Forze armate da tale incombenza il legislatore ha, evidente-
mente, inteso tutelare i propri servitori evitando che, essendo costretti a dichia-
rare il possesso di un’arma il più delle volte d’ordinanza, palesassero la loro con-
dizione giuridico amministrativa.
7. Aspetti pratici
Come accennato in apertura di capitolo, la legge 694/74 è tutt’ora vigente
non essendo mai stata abrogata né, sostanzialmente, modificata da altre norme
successive nemmeno dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 che hanno
(43)
visto una serie di imponenti cambiamenti in materia di misure di sicurezza aero-
portuali e a bordo degli aeromobili .
(44)
Immediata conseguenza è che qualunque ufficiale o agente di pubblica
sicurezza, ancorché libero dal servizio, desideri imbarcarsi su un volo che ori-
gina da un aeroporto italiano potrebbe, almeno in linea teorica, farlo anche
portando addosso l’arma di cui è in possesso. Analogamente potrebbe com-
portarsi un appartenente alle Forze armate che viaggia per servizio con l’arma
di ordinanza.
Si ritiene che nel primo caso, essendo comunque tutti i passeggeri soggetti
ai controlli di sicurezza prodromici all’imbarco, sia opportuna una comunica-
zione anche orale alla polizia di frontiera o aeroportuale mentre nel secondo
caso vi sia necessità di una comunicazione ufficiale e scritta da parte del comando
che ha disposto il servizio.
Tali comunicazioni, per evidenti ragioni di riservatezza ed opportunità,
andrebbero rese fruibili al comandante dell’aeromobile da parte della polizia
aeroportuale solo su espressa richiesta od autorizzazione dell’interessato o del
suo comando.
On. M. ZOLLA “la ratio di questa norma […] risiede […] nella necessità di avere una dispo-
nibilità immediata dell’arma al momento dello sbarco per motivi che si possono determinare
in quel momento”, 369.
(43) Le uniche modifiche apportate riguardano gli importi delle sanzioni avvenuta per effetto
dell’art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689, “modifiche al sistema penale”.
(44) Ex multis il Regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo, ha introdotto l’obbligo dal
1° novembre 2003, a bordo degli aeromobili di linea con più di sessanta posti passeggeri o
con peso maggiore di 45.000 chilogrammi al decollo, di proteggere l’accesso alla cabina di
pilotaggio con una porta blindata.
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