Page 63 - Rassegna 2022-1_2
P. 63

DEFINIZIONE, POTERI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DI AEROMOBILE
                     CIVILE E MILITARE E IL PORTO DELLE ARMI A BORDO DEI VELIVOLI




                    La  previsione  dell’art.  4,  legge  694/74  è  infatti  estremamente  ampia
               nella parte in cui esonera le categorie citate dagli obblighi previsti dalla stessa
               legge.
                    Tali obblighi, invero, sono in primis e sostanzialmente obblighi di comuni-
               cazione/denuncia;  manlevando  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica  sicurezza  ed
               appartenenti alle Forze armate da tale incombenza il legislatore ha, evidente-
               mente, inteso tutelare i propri servitori evitando che, essendo costretti a dichia-
               rare il possesso di un’arma il più delle volte d’ordinanza, palesassero la loro con-
               dizione giuridico amministrativa.


               7.  Aspetti pratici
                    Come accennato in apertura di capitolo, la legge 694/74 è tutt’ora vigente
               non essendo mai stata abrogata né, sostanzialmente, modificata da altre norme
               successive  nemmeno  dopo  gli  attentati  dell’11  settembre  2001  che  hanno
                         (43)
               visto una serie di imponenti cambiamenti in materia di misure di sicurezza aero-
               portuali e a bordo degli aeromobili .
                                                 (44)
                    Immediata conseguenza è che qualunque ufficiale o agente di pubblica
               sicurezza, ancorché libero dal servizio, desideri imbarcarsi su un volo che ori-
               gina da un aeroporto italiano potrebbe, almeno in linea teorica, farlo anche
               portando addosso l’arma di cui è in possesso. Analogamente potrebbe com-
               portarsi un appartenente alle Forze armate che viaggia per servizio con l’arma
               di ordinanza.
                    Si ritiene che nel primo caso, essendo comunque tutti i passeggeri soggetti
               ai controlli di sicurezza prodromici all’imbarco, sia opportuna una comunica-
               zione anche orale alla polizia di frontiera o aeroportuale mentre nel secondo
               caso vi sia necessità di una comunicazione ufficiale e scritta da parte del comando
               che ha disposto il servizio.
                    Tali comunicazioni, per evidenti ragioni di riservatezza ed opportunità,
               andrebbero rese fruibili al comandante dell’aeromobile da parte della polizia
               aeroportuale solo su espressa richiesta od autorizzazione dell’interessato o del
               suo comando.

                    On. M. ZOLLA “la ratio di questa norma […] risiede […] nella necessità di avere una dispo-
                    nibilità immediata dell’arma al momento dello sbarco per motivi che si possono determinare
                    in quel momento”, 369.
               (43)  Le uniche modifiche apportate riguardano gli importi delle sanzioni avvenuta per effetto
                    dell’art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689, “modifiche al sistema penale”.
               (44)  Ex multis il Regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo, ha introdotto l’obbligo dal
                    1° novembre 2003, a bordo degli aeromobili di linea con più di sessanta posti passeggeri o
                    con peso maggiore di 45.000 chilogrammi al decollo, di proteggere l’accesso alla cabina di
                    pilotaggio con una porta blindata.

                                                                                         61
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68