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DEFINIZIONE, POTERI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DI AEROMOBILE
                     CIVILE E MILITARE E IL PORTO DELLE ARMI A BORDO DEI VELIVOLI




                    È proprio tale conoscibilità ciò che l’art. 73, reg. p.s., vuole evitare preve-
               dendo che i soggetti in esso elencati “sono autorizzati a portare senza licenza
               le armi” ed infatti essa non è resa obbligatoria dalla legge, come emerge anche
               nei lavori preparatori .
                                    (47)
                    Appare evidente che, esonerando determinate figure dall’obbligo di avere
               la licenza, cioè dall’obbligo di una serie di adempimenti burocratici che rendono
               conoscibile all’autorità di pubblica sicurezza chi possiede armi, il regolamento
               intende, nel permettere al Capo della polizia, agli Ufficiali di pubblica sicurezza,
               ai magistrati, ecc., di portare armi per adempiere il loro ufficio e/o tutelare la
               propria incolumità personale, ampliare la portata della tutela garantendo aprio-
               risticamente la riservatezza di tali persone.
                    Ulteriore considerazione è da farsi circa la cosiddetta “legge di bandiera”,
               una finzione giuridica volta a semplificare l’accertamento sull’ordinamento giu-
               ridico da applicarsi a bordo di ogni aeromobile durante il tempo di volo  qua-
                                                                                    (48)
               lora il velivolo attraversi lo spazio aereo di più Stati. È facilmente comprensibile
               la difficoltà che si avrebbe per determinare competenze, poteri - quindi anche
               diritti, doveri ed obblighi - nell’ipotesi in cui il cittadino di uno Stato commetta
               un fatto di reato a bordo di un aereo di un secondo Stato il cui comandante ha
               cittadinanza di un terzo Stato mentre sorvolano un quarto Stato. L’invenzione
               della legge di bandiera ha lo scopo di definire, in modo univocamente accettato
               e facilmente accertabile, quale sia l’ordinamento giuridico da applicarsi per evi-
               tare il potenziale insorgere di controversie internazionali ovvero che nessuno
               Stato proceda contro l’autore del fatto.
                    In aderenza al principio della legge di bandiera l’art. 5, c.n., sancisce che,
               purché vi sia reciprocità, “gli atti ed i fatti compiuti a bordo […] di un aeromo-
               bile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno
               Stato estero sono regolati dalla legge nazionale […] dell’aeromobile in tutti i
               casi nei quali […] dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l’atto è compiuto
               o il fatto è avvenuto”. Analogamente, il già visto art. 1235, comma 2, n. 2, c.n.,
               dispone che i comandanti degli aeromobili sono ufficiali di polizia giudiziaria
               “riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo
               agli atti di polizia giudiziaria”.

               (47)  Camera dei Deputati - Commissioni in sede legislativa, pag. 365, cit., intervento del Relatore,
                    On. M. ZOLLA, “il comandante il quale viene avvertito della presenza di armi può farsele
                    consegnare, anche da parte degli ufficiali”.
               (48)  S. BRUNA, Poteri e doveri del comandante di aeromobile, Roma, 2012, 65, “il transito di ogni confine
                    di Stato comporterebbe l’osservanza della legislazione del singolo Stato sorvolato ma l’appli-
                    cazione di questa disciplina sarebbe risultata tecnicamente complessa se non impossibile. Per
                    superare il problema si è fatto ricorso al diritto internazionale privato mediante una finzione
                    giuridica che viene comunemente definita la cosiddetta «legge di bandiera», per cui l’aeromobile
                    viene considerato come un pezzo di territorio dello Stato che si sposta da un luogo all’altro”.

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