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DOTTRINA




                  Se, infatti, il presupposto di partenza è che qualunque appartenente ad orga-
             ni con funzioni di polizia aeroportuale abbia superato una serie di controlli circa
             la sua affidabilità, integrità e riservatezza, lo stesso non avviene con i membri degli
             equipaggi di bordo che, sovente, non sono cittadini italiani e pertanto potrebbero
             anche essere sconosciuti alle banche dati nazionali. Come accennato sub III.1, la
             legge 694/74, all’art. 4, comma 2, nell’esentare ufficiali ed agenti di pubblica sicu-
             rezza e appartenenti alle Forze armate dagli obblighi di informazione sul possesso
             di armi, precisa che “restano ferme le disposizioni del codice della navigazione in
             ordine ai poteri ed alle responsabilità del comandante dell’aeromobile”. Tale for-
             mulazione potrebbe far ritenere che la legge voglia ricondurre comunque in capo
             al comandante la responsabilità ultima di decidere sulle modalità di ingresso a
             bordo dell’arma in possesso dell’ufficiale o agente di Polizia giudiziaria/militare
             delle Forze armate. Tale interpretazione, di fatto, vanificherebbe tutto il significato
             dell’art. 4, comma 1. È da ritenersi, invece, che con la previsione del secondo
             comma il legislatore abbia voluto ribadire che il comandante dell’aeromobile con-
             serva inalterate tutte le proprie attribuzioni ed integri tutti i propri poteri sui pas-
             seggeri anche qualora fra di essi vi fosse il Capo della polizia, un pubblico mini-
             stero ovvero militari delle Forze armate, anche di grado apicale, che viaggiano per
             servizio. Sebbene analizzando i lavori parlamentari prodromici alla promulgazio-
             ne della legge  si possa propendere per la prima tesi - che come detto svuote-
                          (45)
             rebbe di efficacia l’art. 4, comma 1, della legge 694/74 - la seconda interpretazio-
             ne sembrerebbe la più corretta analizzando sia il contenuto dell’art. 73, commi 1
             e 2, reg. p.s., che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione d.d. 11 luglio
             1990  in materia di porto abusivo di armi. Secondo l’Alto Consesso la finalità
                 (46)
             principale della legge 694/74 è dare conoscenza all’autorità di pubblica sicurezza
             della presenza di armi a bordo di un aeromobile, siano esse imbarcate o stivate.

             (45)  Camera dei Deputati - Commissioni in sede legislativa, pag. 365, cit., interventi dell’On. S. FLAMIGNI,
                  “noi stabiliamo […] che gli agenti di pubblica sicurezza o militari, che usano aeromobili per
                  ragioni di servizio e portano con sé l’arma in dotazione del proprio corpo, non siano tenuti
                  a consegnarla al comandante dell’aeromobile, come il codice di navigazione vorrebbe. […]
                  Ho idea che il conflitto tra il testo unico di pubblica sicurezza e il codice della navigazione
                  venga risolto nel senso di concedere un permesso di tenere con sé le armi agli agenti di pub-
                  blica sicurezza e ai militari in servizio”, 368, del Relatore, On. M. ZOLLA, “il codice della navi-
                  gazione non viene intaccato; restano infatti ferme tutte le disposizioni di detto codice, per cui
                  il comandante il quale viene avvertito della presenza di armi può farsele consegnare, anche da
                  parte degli ufficiali”, 369, e dell’On. G. ZAMBERLETTI, Sottosegretario di Stato per l’interno,
                  “ci siamo rimessi, proprio per le caratteristiche tecniche del trasporto aereo e per la pericolo-
                  sità di queste armi […] all’autorità del comandante dell’aeromobile”, 371.
             (46)  Cass. pen., 11 luglio 1990, SERRAU. Armi ed esplosivi - Porto abusivo di armi, in genere. “In tema di
                  porto d’armi a bordo degli aeromobili da parte del passeggero in partenza dal territorio nazio-
                  nale, l’obbligo di denuncia e consegna, previsto dagli art. 1 e 6, legge 23 dicembre 1974, n. 694,
                  si riferisce non solo alle armi e munizioni portate sulla persona o nel bagaglio a mano, ma anche
                  a quelle contenute nel bagaglio destinato allo stivaggio, per la esigenza di darne conoscenza
                  all’autorità di pubblica sicurezza per i controlli e le cautele del caso”, in Riv. Pen., 1991, 852.

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