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DOTTRINA




                  È evidente, dall’analisi in combinato disposto dei due articoli, che l’ordi-
             namento giuridico italiano non intende dare alcuna funzione ai comandanti se
             non nelle fasi della navigazione durante le quali il pronto intervento delle Forze
             di polizia, ovvero di chi ha permanentemente funzioni di polizia giudiziarie e
             pubblica sicurezza a carattere generale, potrebbe non essere garantito se non
             dalla presenza occasionale a bordo, come passeggero, di un appartenente alle
             Forze dell’ordine. Nel caso di specie è da ritenersi quanto mai applicabile il
             principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
                  Sulla scorta di quanto analizzato, in materia di obbligo di denunciare il
             possesso di un’arma da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e dei
             militari delle Forze armate che viaggiano per servizio con le armi in dotazione,
             sarebbe oggettivamente contraddittorio e poco aderente alla ratio della legisla-
             zione nazionale in materia di porto di armi ipotizzare che un soggetto autoriz-
             zato a girare armato senza che l’autorità di pubblica sicurezza ne abbia contezza
             (se non all’atto di un eventuale controllo personale) si veda obbligato a dichia-
             rare al comandante di un aeromobile - che ha funzioni di polizia di sicurezza
             solo ed esclusivamente nello svolgimento delle sue funzioni di comandante di
             quel velivolo e per quella tratta  - il motivo e le ragioni per cui è armato.
                                          (49)
                  Se a ciò si aggiunge che la legge 694/74 si applica a tutti i velivoli, anche
             non battenti bandiera italiana, in partenza o arrivo dal e sul suolo nazionale si
             avrebbe la paradossale situazione per cui l’autorità di polizia di sicurezza nazio-
             nale non è tenuta a conoscere ciò che invece il comandante straniero di un aero-
             mobile straniero può chiedere di sapere prima delle fasi del volo quando, giuri-
             dicamente, è spogliato - al pari dei suoi omologhi italiani - dei poteri di pubblica
             sicurezza che a lui sono attribuiti per le sole fasi della navigazione.




















             (49)  S. BRUNA, Poteri e doveri del comandante di aeromobile, cit., 125, “il Comandante è pubblico uffi-
                  ciale limitatamente a quel volo e a quell’aeromobile”.

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