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DEFINIZIONE, POTERI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DI AEROMOBILE
                     CIVILE E MILITARE E IL PORTO DELLE ARMI A BORDO DEI VELIVOLI




               5.  La legge 23 dicembre 1974, n. 694
                    Una delle numerose norme promulgate durante i cosiddetti anni di piombo
               è la legge 23 dicembre 1974, n. 694, inerente la “disciplina del porto delle armi
               a bordo di aeromobili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1974,
               n. 340, una disposizione assai poco conosciuta ed ancor meno applicata ma che,
               per quanto strano possa apparire, non è mai stata abrogata ed è tutt’ora vigente
               nonostante, dall’anno di entrata in vigore ad oggi, la produzione normativa in
               materia di sicurezza aeronautica abbia subito notevoli stravolgimenti ed inno-
               vazioni soprattutto a seguito del fenomeno dei dirottamenti aerei e del ben noto
               attacco al World Trade Center dell’11 settembre 2001.
                    Composta di soli sei articoli, la legge disciplina il porto di armi a bordo
               di aeromobili da parte di passeggeri che partono da aeroporti italiani (art. 1),
               che in essi vi atterrino o vi facciano scalo (art. 2) ovvero che si imbarchino su
               qualunque aereo battente bandiera italiana anche se da un aeroporto straniero
               (art. 3).
                    A fattor comune, in tutti i casi indicati, il passeggero ha l’obbligo di comu-
               nicare il possesso dell’arma e di consegnarla al comandante dell’aeromobile per
               il tramite della polizia di frontiera se si imbarca sul suolo italiano.
                    L’art. 5 rimanda all’art. 30, TULPS, per la definizione di arma e l’articolo 6
               prevede pene diverse a seconda del fatto che i trasgressori siano passeggeri (art. 6,
               comma 1), o il comandante o un membro dell’equipaggio, (art. 6, comma 2, con
               riferimento all’art. 2).
                    Importante  per  questa  trattazione  è  il  disposto  dell’art.  4,  della  citata
               legge, il quale sancisce che “gli obblighi di cui alla presente legge non si appli-
               cano agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza contemplati nei commi primo
               e secondo dell’art. 73 del regolamento di pubblica sicurezza (37)  […] nonché agli
               ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate dello Stato che viaggiano per
               ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti
               militari”.
                    Conclude, il secondo comma, stabilendo che “restano ferme le disposizioni
               del codice della navigazione in ordine ai poteri ed alle responsabilità del coman-
               dante dell’aeromobile”.

               (37)  Cfr. commi indicati dell’art. 73, R.d. 6 maggio 1940, n. 635, “approvazione del regolamento
                    per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”:
                    “1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli
                    Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all’uf-
                    ficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all’art. 42 della
                    legge;
                    2. Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907,
                    numero 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi rego-
                    lamenti”.

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