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DEFINIZIONE, POTERI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DI AEROMOBILE
CIVILE E MILITARE E IL PORTO DELLE ARMI A BORDO DEI VELIVOLI
Analogamente, il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, “Testo unico delle disposi-
zioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, il cui art. 119,
“Direzione generale degli armamenti aeronautici”, elenca puntualmente i com-
piti, le funzioni e le attribuzioni di tale Direzione generale anche in merito agli
aeromobili militari, null’altro specifica in merito agli stessi.
Punto di partenza per l’analisi dei poteri e doveri del comandante di aero-
mobile militare è l’art. 28 della Costituzione ai sensi del quale “i funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione
di diritti”.
Bisogna ora vedere quando un aeromobile è da considerarsi militare.
Viene in aiuto il disposto dell’art. 745, comma 1, c.n., così come sostituito dal-
l’art. 5, d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, modificato dall’art. 8 d.lgs. 15 marzo 2006,
n. 151, il quale definisce aeromobili militari quelli “considerati tali dalle leggi
speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche
costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari”.
In aggiunta, l’art. 230, R.d. 8 luglio 1938, n. 1415, “approvazione dei testi
della legge di guerra e della legge di neutralità”, sancisce che “sono aeromobili
militari quelli destinati a uso militare qualora:
1)dimostrino la qualità militare mediante il legittimo uso dei segni distin-
tivi adottati a questo scopo, dallo Stato al quale appartengono;
2)siano sotto l’autorità diretta, il controllo immediato e la responsabilità
dello Stato;
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