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DOTTRINA
Il successivo secondo comma impone all’ufficiale dello stato civile di
riportare, nell’atto di matrimonio, “il modo in cui ha accertato l’imminente peri-
colo di vita”.
L’art. 834, comma 2, c.n., dispone che l’atto di matrimonio compilato dal
comandante deve essere annotato sul giornale di bordo, prima, e “consegnato
nell’aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell’ENAC o all’auto-
rità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo”, poi. Nel corso
della navigazione possono anche avvenire eventi luttuosi. In tali circostanze si
riconosce al comandante dell’aeromobile il possesso di funzioni notarili.
Il già citato art. 888, c.n., impone al comandante dell’aeromobile di ricevere
i testamenti “a norma dell’art. 616 del codice civile” ovvero con il rigoroso uti-
lizzo della forma scritta mediante l’annotazione sul giornale di rotta e la neces-
saria presenza di almeno un testimone. Disciplina gli aspetti legati ad un even-
tuale decesso in corso di navigazione aerea anche l’art. 79, comma 2, d.P.R.
n. 396/2000, il quale rimanda alle disposizioni degli articoli 835 e 838, c.n., “in
quanto compatibili con il presente regolamento”. Ai sensi del successivo terzo
comma “per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a morti avve-
nute durante un viaggio […] aereo, è competente l’ufficiale dello stato civile del
luogo di primo approdo […] dell’aeromobile”; nell’eventualità di perdita del-
l’aeromobile, la competenza è dell’ufficiale dello stato civile “del luogo in cui
vengono formati i processi verbali di scomparsa”. Dovesse, tale luogo, trovarsi
in Paese estero, allora sono competenti le autorità diplomatiche o consolari le
quali “devono trasmettere all’ufficiale dello stato civile competente […] copia
degli atti formati o acquisiti”.
Il quarto e ultimo comma dell’art. 79 dispone che “l’estratto delle annota-
zioni fatte nel giornale generale e di contabilità di cui agli articoli 205, comma 2,
e 207 del codice della navigazione, e ogni altro documento trasmesso, sono
annotati negli archivi di cui all’articolo 10” .
(23)
Il testamento ricevuto dal comandante dell’aeromobile deve essere redatto
in duplice copia (art. 611, comma 1, c.c.), alla presenza di uno o due testimoni
(art. 615, comma 2, c.c.), e “deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che
lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscri-
vere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione” (art. 612, c.c.).
Nulla osta a che il comandante dell’aeromobile riceva il testamento anche da un
membro dell’equipaggio attesa la previsione dell’art. 611, comma 2, c.c., secondo
cui “il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue
immediatamente in ordine di servizio”.
(23) Sancisce l’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 396/2000, che “in ciascun ufficio di stato civile sono regi-
strati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque
relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita. i matrimoni e la morte”.
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