Page 47 - Rassegna 2022-1_2
P. 47

DEFINIZIONE, POTERI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DI AEROMOBILE
                     CIVILE E MILITARE E IL PORTO DELLE ARMI A BORDO DEI VELIVOLI




































                    Vediamo adesso quali sono i poteri e le attribuzioni che investono la figura
               del comandante dell’aeromobile durante l’espletamento, nell’ordine, delle fun-
               zioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale dello stato civile, come latore
               di  funzioni  notarili,  come  capo  della  spedizione  e,  infine,  come  conducente
               dell’aeromobile.
                    In  merito  ai  poteri  di  polizia  giudiziaria,  ai  sensi  dell’art.  1235,  primo
               comma, n. 2, c.n., ed agli effetti dell’art. 57, c.p.p., i comandanti degli aeromobili
               sono ufficiali di polizia giudiziaria “riguardo ai reati commessi a bordo in corso
               di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinari e alle
               delegazioni disposte dall’autorità giudiziaria” . Ne consegue che il personale
                                                           (12)
               dell’equipaggio , qualora non eseguisse un ordine d’arresto su richiesta del
                              (13)
               (12)  Sancisce, l’art. 57, comma 3, che “Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti
                    del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le
                    leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55”.
               (13)  Vds anche F. SEPE, I poteri e le responsabilità del comandante di aeromobile, cit., 57, secondo cui “in
                    seguito a tale richiesta [i componenti dell’equipaggio, n.d.a.] vengono ad assumere la figura di
                    agenti di polizia giudiziaria (art. 1235, comma 2, c.n.)”. Tale interpretazione non è da ritenersi
                    corretta poiché il citato comma dispone che “sono agenti di polizia giudiziaria riguardo ai
                    reati previsti dal presente codice […] i sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marit-
                    timi appartenenti alla categoria servizi portuali”; si ritiene che l’estensione anche all’equipaggio
                    dell’aeromobile  di  detta  disposizione  normativa  avverrebbe  in  violazione  dei  principi  di
                    legalità e di riserva di legge. Piuttosto sarebbe da ritenersi, nello specifico caso, che i membri
                    dell’equipaggio assumano la qualifica, ex art. 348, comma 4, c.p.p., di ausiliari di polizia
                    giudiziaria.

                                                                                         45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52