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DOTTRINA
comandante dell’aeromobile - ufficiale di polizia giudiziaria a competenza limi-
tata - porrebbe in essere la condotta prevista e punita dall’art. 1096, c.n.; analo-
gamente i passeggeri sono tenuti a soddisfare una richiesta in tal senso pena la
violazione del disposto dell’art. 652, c.p., avente ad oggetto “rifiuto di prestare
la propria opera in occasione di un tumulto”.
Dalle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria derivano, in capo al coman-
dante dell’aeromobile, una serie di obblighi e prescrizioni . Il primo obbligo è
(14)
previsto dall’art. 1236, comma 2, c.n., che impone ai “comandanti […] degli
aeromobili […] di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia
giudiziaria al […] preposto dell’ENAC nell’aeroporto di primo approdo”;
(15)
nell’ipotesi che venga commesso un reato in corso di navigazione, sancisce il
successivo art. 1237, comma 1, c.n., “il comandante […] dell’aeromobile, prima
della partenza dal luogo di primo approdo, e comunque, entro ventiquattro ore da
tale approdo, consegna le persone che siano in stato di arresto o di fermo, le
denunce, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i referti e i corpi di reato […]
all’autorità aeronautica locale della Repubblica”.
In tale ambito di funzioni si va ad inserire anche la previsione dell’art. 6,
Convenzione di Tokio del 14 settembre 1963, che consente al comandante del-
l’aeromobile di richiedere, o autorizzare, l’intervento di qualsiasi membro del-
l’equipaggio per inibire, anche mediante l’applicazione di misure coercitive, i
movimenti di chiunque ritiene di dover bloccare o far bloccare per impedire che
venga commesso un reato o per prevenire la commissione di atti che possono
compromettere la sicurezza dell’aeromobile, delle persone o dei beni che vi si
trovano a bordo. Analogamente può, il comandante dell’aeromobile, chiedere
l’aiuto dei passeggeri, ovvero autorizzare il loro intervento in ausilio al coman-
dante stesso o ad altri membri dell’equipaggio ma senza tuttavia poter pretendere
che i passeggeri effettivamente collaborino ponendo in essere condotte attive .
(16)
(14) S. BRUNA, Poteri e doveri del comandante di aeromobile, cit., 133, “le esercizio dei poteri del
Comandante durante lo svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza o di polizia giudi-
ziaria, è caratterizzato dai criteri di sussidiarietà, temporaneità ed eccezionalità non rispettan-
do i quali si incorrerebbe in situazioni di «abuso di autorità»”.
(15) ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, autorità unica di regolazione tecnica, certificazione,
vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia nel rispetto dei poteri derivanti
dal Codice della Navigazione, in www.enac-gov.it/ruolo-competenze.
(16) La traduzione è stata effettuata dall’autore; per completezza d’informazione la Convenzione
di Tokio 14 settembre 1963, avente ad oggetto “reati e certi altri atti commessi a bordo di un
aeromobile”, resa esecutiva con legge 11 giugno 1967, n. 468 e in vigore in Italia dal 4 dicem-
bre 1969 recita, all’art. 6, comma 2, “The aircraft commander may requier or authorize the
assistance of other crew memebers and may request or authorize, but not require, the assi-
stance of passengers to restrain any person whom he is entitled to restrain. Any crewmem-
ber or passenger may also take reasonable preventive measures without such authorization
when he has reasonable grounds to believe that such action is immediately necessary to pro-
tect the safety of the aircraft, or of persons or property therein”.
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