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DEFINIZIONE, POTERI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DI AEROMOBILE
CIVILE E MILITARE E IL PORTO DELLE ARMI A BORDO DEI VELIVOLI
Egli, infatti, è a capo di una comunità di persone all’interno della quale si
possono verificare eventi diversi (infortuni, reati, decessi, ecc.) che implicano
diversi poteri ed attribuzioni del comandante dell’aeromobile a prescindere da
quelli che appartengono, in re ipsa, alla sua persona .
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La sussistenza di tali incombenze, oltre alle necessarie competenze e abi-
lità tecnico-pratiche inerenti la condotta del volo , rende necessario che “il
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comando dell’aeromobile [possa, n.d.a.] essere dato soltanto a persone munite
della prescritta abilitazione” (art. 883, R.d. 30 marzo 1942, n. 327 “approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione”, di seguito c.n.).
Qualora un equipaggio di volo sia costituito da più soggetti aventi i
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requisiti ex art. 883, c.n., il successivo art. 884, comma 1, c.n., dispone che
“l’esercente [dell’aeromobile, n.d.a.] deve designare quale di esse assume le fun-
zioni di comandante” . Il successivo secondo comma fa un esplicito divieto di
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designazione in forma orale del comandante ponendo in capo all’esercente un
preciso obbligo formale; egli esercente è obbligato, infatti, ad adottare la forma
scritta prevedendo, sempre il secondo comma, che “tale designazione [del
comandante dell’aeromobile, n.d.a.] deve essere annotata nel giornale di bordo”.
Ne deriva che, conseguita la citata abilitazione, “una volta preposto, il
comandante viene immesso nell’esercizio delle sue funzioni e diviene titolare di un
complesso sistema di rapporti giuridici” . Tale moltitudine di situazioni giuridiche
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trova il proprio fondamento non solo nel codice della navigazione ma anche in
altre leggi, nei regolamenti, nei contratti collettivi di lavoro, negli usi, nel diritto
comune nonché in una serie di norme e convenzioni di Diritto internazionale.
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(3) S. BRUNA, Poteri e doveri del comandante di aeromobile, Roma, 2012, 119, “Il Comandante di aero-
mobile è titolare di attribuzioni di natura pubblicistica e privatistica che gli derivano diretta-
mente dalla legge e di compiti aventi origine contrattuale, in quanto affidatigli dall’esercente
in virtù del rapporto di lavoro e contenuti nelle disposizioni e nei regolamenti aziendali (con-
tratto di lavoro, manuali operativi e manuali di impiego)”, in tal senso anche U. U. LA TORRE,
Competenze e responsabilità dell’equipaggio di aeromobile: profili normativi, in Studi in onore di Umberto Lenza,
Napoli, 2008, 1684.
(4) A. LEFEBVRE D’OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, Milano,
2012, 320, secondo i quali la figura del comandante di aeromobile è intrinsecamente com-
plessa “per i suoi aspetti tecnici, privatistici e amministrativi, nonché per la varietà e vastità
dei settori che investe”.
(5) Per la definizione di equipaggio si veda l’art. 895, c.n., il quale sancisce che “l’equipaggio è
costituito dal comandante e dalle altre persone addette al servizio in volo dell’aeromobile”.
(6) M. FLACCAVENTO, B. GIANNETTI, Legislazione aeronautica, Milano, 2010, 196, “il termine «comandante»
viene impiegato con duplice significato per indicare sia un grado che una funzione”.
(7) F. SEPE, I poteri e le responsabilità del comandante di aeromobile, cit., 25.
(8) M. FLACCAVENTO, B. GIANNETTI, Legislazione aeronautica, cit., 196, “la peculiarità della figura del
comandante comporta che su di lui siano convogliate funzioni pubbliche, private e tecniche”.
(9) Sancisce l’art. 1, c.n. che “in materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il pre-
sente codice, le leggi, i regolamenti, […] e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del
diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile”.
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