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DOTTRINA
Altri poteri attribuiti al comandante dell’aeromobile ineriscono le funzioni
di ufficiale dello stato civile . Dispone, infatti, l’art. 8, d.P.R. 3 novembre 2000,
(20)
n. 396, avente ad oggetto “ordinamento dello stato civile: archivio informatico e
semplificazioni”, che “adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi
previsti dalla legge, […] i comandanti di aeromobili, […] e coloro che ne fanno
le veci secondo le disposizioni vigenti […]. Aggiunge l’art. 888, c.n., che “il
comandante dell’aeromobile esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile pre-
viste dal presente codice e riceve i testamenti a norma dell’articolo 616 del codice
civile” . Si evidenzia che “secondo la dottrina prevalente l’esercizio di stato civile
(21)
e notarile integra lo schema del munus pubblicum e il Comandante […] assume la
figura di esercente pubbliche funzioni” .
(22)
(20) S. BRUNA, Poteri e doveri del comandante di aeromobile, Roma, cit., 126, “preliminarmente è neces-
sario osservare come le previsioni di questa disposizione [art. 888, c.n., n.d.a.], chiaramente
ispirate dalle caratteristiche della navigazione marittima, è difficile che si verifichino nella
navigazione aerea data la brevità dei voli anche nelle tratte più lunghe”.
(21) Estendendo anche alla navigazione aerea le disposizioni degli artt. 611 e 615, c.c., inerenti
alla ricezione di testamento da parte del comandante della nave, l’art. 616, comma 2, c.c., san-
cisce che “il testamento è ricevuto dal comandante [dell’aeromobile, n.d.a.], in presenza di
uno o, quando è possibile, di due testimoni”; il successivo terzo comma estende alle autorità
aeronautiche “le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli artt. 613 e 614”. Il quarto
e ultimo comma dell’art. 616, c.c., impone la forma scritta e l’annotazione sul giornale di
rotta del testamento.
(22) S. BRUNA, Poteri e doveri del comandante di aeromobile, cit., 127.
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