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DOTTRINA
In linea di massima, comunque, è il c.n. che disciplina in modo più orga-
nico ed esaustivo rispetto ad altre disposizioni normative , i poteri, i doveri e
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le attribuzioni del comandante di aeromobile sia in analogia alla figura del
comandante della nave, sia in modo autonomo negli articoli dall’883 all’894 (è
la Parte II, Libro II, Titolo II, Capo III, avente ad oggetto “del comandante del-
l’aeromobile”).
2. I poteri e le attribuzioni del comandante di aeromobile civile
Il comandante di aeromobile è investito di poteri e funzioni che producono
i loro effetti sia verso l’esterno (si pensi agli artt. 306 e 892, c.n., e all’art. 6 della
Convenzione di Londra del 28 aprile 1989, resa esecutiva in Italia con la legge
12 aprile 1995, n. 129, entrata in vigore il 14 luglio 1996, inerenti i poteri di rap-
presentanza del comandante per conto dell’esercente dell’aeromobile) che
all’interno della comunità costituita dall’equipaggio e dai passeggeri dell’aero-
mobile. I primi sono conferiti nell’esclusivo interesse pubblico (poteri di uffi-
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ciale di polizia giudiziaria, poteri di ufficiale dello stato civile, funzioni notarili),
i secondi nell’interesse pubblico e nell’interesse privato della spedizione (poteri
quale conducente dell’aeromobile).
Fonte normativa dei poteri del comandante dell’aeromobile è l’art. 357 c.p.,
così come sostituito dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente modi-
ficato dall’art. 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 181, avente ad oggetto “nozione
del pubblico ufficiale”, il quale sancisce, al primo comma, che “agli effetti della
legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica fun-
zione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il successivo secondo comma
aggiunge che “agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa discipli-
nata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla for-
mazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o
dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Punto di partenza per analizzare i poteri del comandante dell’aeromobile
è indiscutibilmente dato dal testo dell’art. 809, c.n., il quale sancisce che “tutte
le persone che si trovano a bordo [della nave ovvero dell’aeromobile, n.d.a.]
sono soggette all’autorità del comandante”.
(10) Ai sensi dell’art. 11, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, le norme penali
militari si applicano anche “ai piloti […] di […] aeromobili civili, per i reati che, rispetto a
essi, sono preveduti [dal c.p.m.p., n.d.a.]”.
(11) S. BRUNA, Poteri e doveri del comandante di aeromobile, cit., 122, “Con il riferimento ad «attribuzioni
di natura pubblicistica» si intende innanzitutto l’esercizio di una pubblica funzione […] ed in
tal senso il Comandante esercita pubbliche funzioni, cioè funzioni disciplinate da norme di
diritto pubblico e caratterizzate dal fatto che manifestano la volontà della pubblica ammini-
strazione attraverso poteri autoritativi e di certificazione”.
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