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DOTTRINA




                  In linea di massima, comunque, è il c.n. che disciplina in modo più orga-
             nico ed esaustivo rispetto ad altre disposizioni normative , i poteri, i doveri e
                                                                    (10)
             le  attribuzioni  del  comandante  di  aeromobile  sia  in  analogia  alla  figura  del
             comandante della nave, sia in modo autonomo negli articoli dall’883 all’894 (è
             la Parte II, Libro II, Titolo II, Capo III, avente ad oggetto “del comandante del-
             l’aeromobile”).


             2.  I poteri e le attribuzioni del comandante di aeromobile civile
                  Il comandante di aeromobile è investito di poteri e funzioni che producono
             i loro effetti sia verso l’esterno (si pensi agli artt. 306 e 892, c.n., e all’art. 6 della
             Convenzione di Londra del 28 aprile 1989, resa esecutiva in Italia con la legge
             12 aprile 1995, n. 129, entrata in vigore il 14 luglio 1996, inerenti i poteri di rap-
             presentanza  del  comandante  per  conto  dell’esercente  dell’aeromobile)  che
             all’interno della comunità costituita dall’equipaggio e dai passeggeri dell’aero-
             mobile. I primi sono conferiti nell’esclusivo interesse pubblico  (poteri di uffi-
                                                                        (11)
             ciale di polizia giudiziaria, poteri di ufficiale dello stato civile, funzioni notarili),
             i secondi nell’interesse pubblico e nell’interesse privato della spedizione (poteri
             quale conducente dell’aeromobile).
                  Fonte normativa dei poteri del comandante dell’aeromobile è l’art. 357 c.p.,
             così come sostituito dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente modi-
             ficato dall’art. 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 181, avente ad oggetto “nozione
             del pubblico ufficiale”, il quale sancisce, al primo comma, che “agli effetti della
             legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica fun-
             zione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il successivo secondo comma
             aggiunge che “agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa discipli-
             nata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla for-
             mazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o
             dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
                  Punto di partenza per analizzare i poteri del comandante dell’aeromobile
             è indiscutibilmente dato dal testo dell’art. 809, c.n., il quale sancisce che “tutte
             le persone che si trovano a bordo [della nave ovvero dell’aeromobile, n.d.a.]
             sono soggette all’autorità del comandante”.
             (10)  Ai sensi dell’art. 11, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, le norme penali
                  militari si applicano anche “ai piloti […] di […] aeromobili civili, per i reati che, rispetto a
                  essi, sono preveduti [dal c.p.m.p., n.d.a.]”.
             (11)  S. BRUNA, Poteri e doveri del comandante di aeromobile, cit., 122, “Con il riferimento ad «attribuzioni
                  di natura pubblicistica» si intende innanzitutto l’esercizio di una pubblica funzione […] ed in
                  tal senso il Comandante esercita pubbliche funzioni, cioè funzioni disciplinate da norme di
                  diritto pubblico e caratterizzate dal fatto che manifestano la volontà della pubblica ammini-
                  strazione attraverso poteri autoritativi e di certificazione”.

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