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DEFINIZIONE, POTERI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DI AEROMOBILE
                     CIVILE E MILITARE E IL PORTO DELLE ARMI A BORDO DEI VELIVOLI




                    In merito ai singoli atti dello stato civile, l’art. 39, terzo comma, d.P.R.
               n. 396/2000, dispone che “se la nascita avviene durante un viaggio aereo, si
               osservano le disposizioni degli articoli 835 e 836 del codice della navigazione,
               in quanto compatibili con il presente regolamento”.
                    Si ritiene non applicabile, al comandante dell’aeromobile durante l’esple-
               tamento delle funzioni di ufficiale dello stato civile, la lettera dell’art. 6, d.P.R.
               n. 396/2000, secondo cui “l’ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti
               nei quali egli, il coniuge, o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque
               grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichia-
               ranti”. Tale disposizione, infatti, nonostante sia logica nella sua ratio, andrebbe
               a vanificare le previsioni normative che attribuiscono funzioni di ufficiale dello
               stato civile al comandante dell’aeromobile in condizioni di necessità o urgenza.
                    I richiamati artt. 835 e 836, c.n., dispongono che il comandante dell’aero-
               mobile prenda nota sul giornale di bordo di nascite, morti e scomparizioni di
               persone occorse a bordo e ne faccia dichiarazione, nel primo luogo di approdo,
               alla struttura periferica dell’ENAC. Qualora l’approdo sia all’estero la dichiara-
               zione va presentata alle autorità consolari. Le strutture periferiche dell’ENAC
               ovvero le autorità consolari raccolgono con processo verbale le dichiarazioni
               del comandante e dei testimoni e provvedono ad inviare alle autorità compe-
               tenti, individuate dal d.P.R. n. 396/2000, le copie degli atti di matrimonio e dei
               processi  verbali  relativi  alle  dichiarazioni  delle  nascite  e  delle  morti.
               Provvedono, invece, ad inviare alla Procura della Repubblica competente copia
               dei processi verbali di scomparizione.
                    Ai sensi dell’art. 46, d.P.R. n. 396/2000, “il pubblico ufficiale che ha rice-
               vuto una dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale deve, nei venti giorni
               successivi, inviarne copia all’ufficiale dello stato civile competente per l’annota-
               zione”. Circa i poteri di ufficiale dello stato civile connessi alla celebrazione di
               un matrimonio facenti capo al comandante dell’aeromobile, essi sono previsti e
               disciplinati dall’art. 101, c.c., e dall’art. 834, c.n., aventi la stessa rubrica “matri-
               monio in imminente pericolo di vita”. L’art. 834, c.n., sancisce che, in corso di
               navigazione, e “quando comunque sia impossibile promuovere l’intervento della
               competente autorità della Repubblica o di quella consolare all’estero”, il coman-
               dante dell’aeromobile ha la facoltà di procedere alla celebrazione del matrimonio
               quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 101, c.c.; il citato art. 101, c.c.,
               ha portata generale ed inerisce tutti gli ufficiali dello stato civile attribuendo loro
               la facoltà, nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, di “procedere
               alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matri-
               monio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra
               loro impedimenti non suscettibili di dispensa” (art. 101, comma 1, c.c.).


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