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DEFINIZIONE, POTERI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DI AEROMOBILE
CIVILE E MILITARE E IL PORTO DELLE ARMI A BORDO DEI VELIVOLI
In concreto, “il codice della navigazione si è uniformato al sistema dell’or-
dinamento civile, che conferisce al comandante dell’aeromobile la sola incom-
benza di registrare le nascite e le morti avvenute durante la navigazione con
esclusione di ogni attività di creazione di atti formali, nella considerazione che
i complessi poteri tecnici spettanti al comandante di aeromobile ed il fatto che
egli può essere [ed in varie fasi della navigazione deve essere, n.d.a.] anche pilota
del velivolo non consentono di distoglierlo dalle sue funzioni, per la formazione
di atti che implicano un rigoroso formalismo” .
(24)
I poteri del comandante dell’aeromobile che contemperano sia l’interesse
pubblico che l’interesse privato della regolarità della spedizione sono quelli ine-
renti le sue funzioni di capo della spedizione. Un mancato ovvero erroneo uti-
lizzo di tali poteri, qualora dovesse arrecare un danno a chi, a qualunque titolo
(membro dell’equipaggio o passeggero), partecipi alla spedizione ovvero vi
abbia interesse (proprietario di un bene presente a bordo dell’aeromobile),
coinvolgerebbe, ex art. 878, comma 1, c.n., anche l’esercente in quanto “respon-
sabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante,
per quanto riguarda l’aeromobile e la spedizione”. Il richiamo alla responsabilità
per i “fatti dell’equipaggio” è di ampia portata; non potendosi dare al termine
“fatti” altro significato se non quello di fatti giuridici ; ne consegue che la
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responsabilità dell’esercente, ex art. 878, c.n., è estesa ad una vasta serie di con-
dotte sia attive che omissive del comandante dell’aeromobile e dell’equipaggio.
Il medesimo art. 878, c.n., prevede, al secondo comma, una norma di salva-
guardia escludendo la responsabilità dell’esercente per “[l’adempimento, n.d.a.]
da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti
negli articoli 981, 982 [inerenti gli obblighi di assistenza a navi o aeromobili in
pericolo, il primo, di salvataggio e di assistenza a persone in pericolo, il secondo,
n.d.a.] nonché degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo
della spedizione”. Ratio di questa disposizione è nel dettato dell’art. 27, primo
comma, Cost., secondo cui la responsabilità penale è personale; essendo, infatti,
tali violazioni punite con la pena detentiva della reclusione, non può l’esercente
rispondere di violazioni della legge penale commesse da terzi.
L’analisi dei poteri del comandante quale conducente dell’aeromobile ha il
suo punto di partenza nel dettato dell’art. 809, c.n., che, come già visto, assog-
getta tutte le persone a bordo dell’aeromobile all’autorità del comandante.
(24) F. SEPE, I poteri e le responsabilità del comandante di aeromobile, cit., 61.
(25) Si richiama brevemente la definizione di fatto giuridico: i fatti giuridici in senso lato si divi-
dono in fatti in senso stretto e atti giuridici in senso ampio; fatto giuridico in senso stretto è
qualsiasi accadimento, naturale o umano, a cui l’ordinamento ricollega un effetto giuridico,
prescindendo dalla volontarietà e dalla consapevolezza del comportamento stesso da parte
del soggetto che lo pone in essere; gli atti giuridici in senso ampio si distinguono in atti giu-
ridici in senso stretto e negozi giuridici.
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