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DEFINIZIONE, POTERI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DI AEROMOBILE
                     CIVILE E MILITARE E IL PORTO DELLE ARMI A BORDO DEI VELIVOLI




                    In concreto, “il codice della navigazione si è uniformato al sistema dell’or-
               dinamento civile, che conferisce al comandante dell’aeromobile la sola incom-
               benza di registrare le nascite e le morti avvenute durante la navigazione con
               esclusione di ogni attività di creazione di atti formali, nella considerazione che
               i complessi poteri tecnici spettanti al comandante di aeromobile ed il fatto che
               egli può essere [ed in varie fasi della navigazione deve essere, n.d.a.] anche pilota
               del velivolo non consentono di distoglierlo dalle sue funzioni, per la formazione
               di atti che implicano un rigoroso formalismo” .
                                                            (24)
                    I poteri del comandante dell’aeromobile che contemperano sia l’interesse
               pubblico che l’interesse privato della regolarità della spedizione sono quelli ine-
               renti le sue funzioni di capo della spedizione. Un mancato ovvero erroneo uti-
               lizzo di tali poteri, qualora dovesse arrecare un danno a chi, a qualunque titolo
               (membro  dell’equipaggio  o  passeggero),  partecipi  alla  spedizione  ovvero  vi
               abbia  interesse  (proprietario  di  un  bene  presente  a  bordo  dell’aeromobile),
               coinvolgerebbe, ex art. 878, comma 1, c.n., anche l’esercente in quanto “respon-
               sabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante,
               per quanto riguarda l’aeromobile e la spedizione”. Il richiamo alla responsabilità
               per i “fatti dell’equipaggio” è di ampia portata; non potendosi dare al termine
               “fatti” altro significato se non quello di fatti giuridici ; ne consegue che la
                                                                     (25)
               responsabilità dell’esercente, ex art. 878, c.n., è estesa ad una vasta serie di con-
               dotte sia attive che omissive del comandante dell’aeromobile e dell’equipaggio.
                    Il medesimo art. 878, c.n., prevede, al secondo comma, una norma di salva-
               guardia escludendo la responsabilità dell’esercente per “[l’adempimento, n.d.a.]
               da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti
               negli articoli 981, 982 [inerenti gli obblighi di assistenza a navi o aeromobili in
               pericolo, il primo, di salvataggio e di assistenza a persone in pericolo, il secondo,
               n.d.a.] nonché degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo
               della spedizione”. Ratio di questa disposizione è nel dettato dell’art. 27, primo
               comma, Cost., secondo cui la responsabilità penale è personale; essendo, infatti,
               tali violazioni punite con la pena detentiva della reclusione, non può l’esercente
               rispondere di violazioni della legge penale commesse da terzi.
                    L’analisi dei poteri del comandante quale conducente dell’aeromobile ha il
               suo punto di partenza nel dettato dell’art. 809, c.n., che, come già visto, assog-
               getta tutte le persone a bordo dell’aeromobile all’autorità del comandante.

               (24)  F. SEPE, I poteri e le responsabilità del comandante di aeromobile, cit., 61.
               (25)  Si richiama brevemente la definizione di fatto giuridico: i fatti giuridici in senso lato si divi-
                    dono in fatti in senso stretto e atti giuridici in senso ampio; fatto giuridico in senso stretto è
                    qualsiasi accadimento, naturale o umano, a cui l’ordinamento ricollega un effetto giuridico,
                    prescindendo dalla volontarietà e dalla consapevolezza del comportamento stesso da parte
                    del soggetto che lo pone in essere; gli atti giuridici in senso ampio si distinguono in atti giu-
                    ridici in senso stretto e negozi giuridici.

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