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DOTTRINA




                  Presupposto indispensabile per rendere effettiva l’autorità del comandante
             è che sia noto a tutti, componenti dell’equipaggio e passeggeri, quale sia, in con-
             creto, la persona che svolge le funzioni di comandante per quella determinata
             tratta. Mentre è naturale ritenere che tale informazione sia nella disponibilità di
             tutto l’equipaggio, è altrettanto facile supporre che i passeggeri non ne siano a
             conoscenza.
                  Dispone un obbligo di pubblicità in questo senso l’art. 2, R.d. 11 gennaio 1925,
             n. 356, avente ad oggetto “approvazione del regolamento per la navigazione
             aerea”, il quale, al primo comma, sancisce che “in ogni aeromobile adibito a tra-
             sporto  di  persone,  deve  portarsi  a  conoscenza  di  chiunque  prenda  posto  a
             bordo quale sia la persona che è investita della qualità di comandante”. È da
             ritenersi che l’obbligo sia posto in capo all’esercente del velivolo il quale disci-
             plina i modi con cui tale obbligo va assolto. L’obbligo, come si evince dalla
             norma, è non di rendere l’informazione fruibile a tutti ma di assicurare che
             chiunque sia a bordo venga effettivamente portato a conoscenza di chi è la per-
             sona fisica, univocamente identificata, che, in quella tratta, espleta le funzioni di
             comandante dell’aeromobile.
                  Solo una volta diffusa questa informazione, si ritiene possa validamente
             applicarsi l’art. 2, comma 2, R.d. n. 356/25, il quale sancisce che “il comandante
             dell’aeromobile ha, sulle persone presenti a bordo, i poteri disciplinari conferiti
             dalle vigenti disposizioni ai capitani o padroni delle navi mercantili, in quanto
             applicabili”, effettuando un esplicito richiamo all’art. 186, c.n., avente ad oggetto
             “autorità del comandante [della nave, n.d.a.]”.
                  Logica conseguenza del combinato disposto dell’art. 809, c.n., con l’art. 2,
             R.d. n. 356/25, è che sono soggetti a sanzioni disciplinari sia i componenti
             dell’equipaggio  sia i passeggeri .
                                            (27)
                           (26)
                  In particolare, “i componenti dell’equipaggio devono prestare obbedienza
             ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di
             bordo” (art. 810, comma 1, c.n.) e, ragionando per analogia con le norme rela-
             tive agli equipaggi delle navi, “non possono scendere a terra senza autorizzazione
             del comandante o di chi ne fa le veci (art. 188, c.n.).


             (26)  Le sanzioni disciplinari per l’equipaggio dell’aeromobile, stabilite dall’art. 1253, c.n., sono
                  la censura, la ritenuta dello stipendio da uno a trenta giorni, l’inibizione dall’esercizio
                  della professione aeronautica per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a
                  due anni, a cancellazione dagli albi e dal registro del personale di volo. Tali pene, così
                  come previsto dal d.l. 25 luglio 1997, n. 250, sono irrogate dall’Ente Nazionale Aviazione
                  Civile, ENAC.
             (27)  Sancisce l’art. 1257, c.n., che le pene disciplinari per i passeggeri dell’aeromobile sono l’am-
                  monimento semplice, l’ammonimento pubblico, l’esclusione dalla tavola comune da uno a
                  cinque  giorni,  lo  sbarco  per  i  passeggeri  della  navigazione  interna  al  prossimo  porto  di
                  approdo in territorio nazionale.

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