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DOTTRINA




                  3)siano comandati da persona iscritta nelle liste del personale militare;
                  4)siano equipaggiati da personale militare o militarizzato”.
                  Tali criteri, oggettivamente molto stringenti, sono, per alcuni versi, in con-
             trasto con la definizione di aeromobile militare presente in altre disposizioni
             normative. In particolare, l’art. 4, R.d. 11 gennaio 1925, n. 356, avente ad oggetto
             “approvazione del regolamento per la navigazione aerea”, sancisce che “ogni
             aeromobile comandato da una persona in servizio militare, adibita a questo ufficio,
             è sempre considerato aeromobile militare”.
                  Un’ulteriore definizione di aeromobile militare la si trova nel codice penale
             militare di pace il quale, all’art. 11, secondo comma, definisce aeromobili militari
             “gli aeromobili da guerra, [gli altri, n.d.a.] aeromobili regolarmente trasformati
             in […] aeromobili da guerra, […] e ogni altro aeromobile [adibito, n.d.a.] al ser-
             vizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare”.
                  Si evince che per alcune fonti normative - R.d. 8 luglio 1938, n. 1415, e c.n. -
             è da ritenersi aeromobile militare esclusivamente il velivolo che soddisfi e riunisca
             determinate caratteristiche e requisiti, per un’altra - R.d. 11 gennaio 1925, n. 356 -
             sembrerebbe che qualunque velivolo pilotato da un militare per ragioni di ser-
             vizio  sia  da  considerarsi  aeromobile  militare  e,  di  conseguenza,  chi  ne  è  ai
             comandi sia comandante di aeromobile militare. Si ritiene che l’interpretazione
             più corretta da dare sia quella che considera comandante di aeromobile militare
             colui il quale ai requisiti soggettivi di essere membro della compagine militare
             ed in possesso dei titoli abilitati rilasciati dall’Aeronautica militare (ai sensi del
             d.lgs. 66/2010, artt. 146, comma 1, e 153, comma 2, lettera b)  aggiunge quel-
                                                                        (33)
             lo oggettivo di essere posto ai comandi un velivolo che è militare in quanto riu-
             nisce le caratteristiche elencate dal R.d. 1415/38 e dal codice della navigazione.


             4.  I poteri e le attribuzioni del comandante di aeromobile militare
                  Se  appare  evidente  e  pacifico  che  in  linea  di  massima,  per  analogia,  al
             comandante di aeromobile militare facciano capo gli stessi doveri, poteri e prero-
             gative del paritetico civile, ci si deve chiedere quanto, il suo essere appartenente
             alla compagine militare con gli obblighi che da ciò derivano, possa in concreto
             influire ampliandone o comprimendone le prerogative.
             (33)  Cfr. articoli citati: art. 146, comma 1, “il Comando delle scuole dell’Aeronautica militare […]
                  esercita le attribuzioni in materia di […] addestramento iniziale al volo del personale navi-
                  gante anche di altre Forze armate o di polizia, finalizzato al conseguimento del brevetto di
                  pilota o navigatore militare”; art. 153, comma 2, lett. b), “all’Aeronautica militare compe-
                  tono, inoltre […] il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore di elicottero
                  e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all’esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri,
                  nonché,  ricorrendone  le  circostanze,  il  ritiro  dei  brevetti  o  la  sospensione  temporanea
                  dall’attività di volo dei titolari degli stessi”.

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