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NORMATIVA ANTITERRORISMO, PRECURSORI DI ESPLOSIVI E FITOFARMACI




               devono essere conservate per diciotto mesi dalla data della transazione per
               eventuali ispezioni. Da tale impianto normativo deriva che nel corso di un’atti-
               vità di controllo ad una rivendita di precursori di esplosivi, oltre all’ovvia
               rispondenza tra i registri di carico e l’effettiva merce in giacenza, sarà quindi
               particolarmente importante verificare:
                    ➣ le singole schede di vendita;
                    ➣ la tracciabilità delle transazioni;
                    ➣ il grado di conoscenza e l’applicazione della normativa sulle segnalazio-
               ni per transazioni sospette;
                    ➣ la formazione del personale da parte del titolare in ordine alla normativa
               afferente alla vendita dei precursori di esplosivi.


               6.  Precursori di esplosivi e fitofarmaci
                    Buona parte degli operatori economici autorizzati alla vendita dei precur-
               sori di esplosivi è spesso anche abilitata alla vendita di fitofarmaci , termine
                                                                                (16)
               con il quale vengono indicati gli antiparassitari usati per la protezione delle col-
               tivazioni vegetali ed anche per prevenire e curare le malattie delle piante.
               Abbiamo cioè una categoria di operatori economici gravata da importantissime
               responsabilità sia in relazione alla formazione del personale dipendente che alla
               gestione, più in generale, delle merci oggetto di transazione che rientrano in due
               ambiti merceologici di indubbia sensibilità. Si tratta di un anello essenziale nella
               catena di controllo della vendita di sostanze di particolare importanza per i
               risvolti che la loro gestione assume in un’ottica antiterrorismo, da un lato, e di
               tutela della coltivazione sostenibile e, più in generale, di tutela ambientale e della
               salute, dall’altro. Per evidenziare l’importanza attribuita dallo Stato anche alla
               gestione dei fitofarmaci, basti ricordare che il Ministero della Salute ogni anno
               redige una relazione sui “Controlli ufficiali dell’immissione in commercio e dell’utilizza-
               zione dei prodotti fitosanitari” .
                                         (17)
                    L’ultima relazione resa nota dal Ministero della Salute si riferisce ai con-
               trolli effettuati nell’anno 2017:
                    ➣ sono stati effettuati da tutte le Autorità coinvolte 14.332 controlli e ispe-
               zioni. Le ispezioni conformi sono risultate essere pari al novantuno per cento;
                    ➣ il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha effettuato 1.124

               (16)  Chiamati anche pesticidi, fitosanitari o agrofarmaci.
               (17)  L’articolo 68 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio
                    del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, prevede che
                    gli Stati membri effettuino controlli ufficiali per garantire il rispetto dello stesso
                    Regolamento. I controlli sono eseguiti dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni/Province
                    Autonome attraverso i loro Servizi AASSLL per le ispezioni e attraverso le ARPA. Anche il
                    Comando Carabinieri per la Tutela della Salute effettua tali controlli.

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